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La Costituzione e il Presidente


comedonchisciotte
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La Costituzione è scritta con l'intento di essere capita da tutti i cittadini e descrive con una certa precisione i compiti del Presidente della Repubblica.

Vale la pena di vedere i compiti del PdR. Essi sono sintetizzati qui:
"Art. 87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica."
Notare che quest'articolo elenca i principali compiti del Presidente e non parla del Governo, il quale compare poco dopo in altra sezione.
"Art. 92. [...] Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri."
Vale la pena di ricordare un articolo che chiarisce come i forti poteri (cfr. Art.90) del PdR siano stati volutamente delimitati. "Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità."
Da qui si capisce pure come va intesa la "proposta" di cui si parla all'art.92, il proponente si assume responsabilità di ciò che propone. Leggendo insieme Art. 89 e Art. 92 si vede nettamente che la responsabilità del Governo è del Presidente del Consiglio dei ministri. (Questa sarebbe una banalità se non ci fosse qualcuno che afferma diversamente).

Se per caso il PdR tracimasse dai suoi compiti, potrebbe essere il caso di ricordare:

"Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri."

Va forse notato in questo articolo che il PdR in caso di forte contrasto con il Parlamento viene da esso giudicato, senza che venga coinvolta la Corte cost. La sensazione è che il PdR nella Cost. sia subordinato al Parlamento, il quale deriva la sua sovranità (art.1) direttamente dal Popolo.

Va forse aggiunto, con riferimento a recenti polemiche, che in nessun caso il PdR appare autorizzato a discutere del programma di Governo. Le sue responsabilità nella formazione del governo sono tutte nell'Art.92 e al di là della non banale scelta del Presid. Del Consiglio, descrivono una funzione sostanzialmente notarile.

A titolo di esempio "Art. 94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere."
Non è richiesta la fiducia del PdR, ma quella delle Camere.


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Io aggiungerei solo che se il Popolo è il vero sovrano che esercita tale sovranità tramite i suoi rappresentanti (deputati), se ne deduce che spetta ai deputati e, quindi, ai rispettivi partiti indicare PDC e Ministri. Se il PDC non li accetta è padrone di dimettersi, non certo di decidere lui e poi al PDR, come massimo garante della costituzione, spetta solo un controllo di "costituzionalità" sul PDC e Ministri proposti.
Invece sembra che ci sia chi pretende di rigirare la frittata e attribuire poteri esorbitanti al PDC e poi al PDR.


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comedonchisciotte
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Appunto qualche riferimento:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2016
Nomina del Presidente del Consiglio dei ministri. (16A08728) (GU Serie Generale n.293 del 16-12-2016)
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-16&atto.codiceRedazionale=16A08728

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 92 della Costituzione;
Visto l'art.1, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disciplina del'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri;
Visto il proprio decreto in data odierna con il quale sono state
accettate le dimissioni che il Presidente del Consiglio dei ministri,
dott. Matteo Renzi, ha presentato in data 7 dicembre 2016 in nome
proprio e dei colleghi Ministri componenti il Consiglio medesimo;
Considerato che l'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri ha accettato
l'incarico conferitogli in data 11 dicembre 2016 di formare il
Governo:

Decreta:
L'on. dott. Paolo Gentiloni Silveri e' nominato Presidente del
Consiglio dei ministri.
Il presente decreto sara' comuinicato alla Corte dei conti per la
registrazione.
Dato a Roma, addi' 12 dicembre 2016

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente
del Consiglio dei ministri

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 3244

Notare che, in base ad Art.89, il decreto è firmato da Gentiloni oltre che da Mattarella.
Lo stesso vale per il successivo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 2016
Nomina dei ministri. (16A08729) (GU Serie Generale n.293 del 16-12-2016)

Evito di mettere i dettagli (c'è qualche controllo sulla quantità di ministri e ministeri), è firmato da Mattarella e Gentiloni e la responsabilità è di Gentiloni. Oltre alla lettura testuale della Costituzione, c'è ampia giurisprudenza.

Ad es. la Cassazione ha ritenuto che «il principio dell'irresponsabilita' del Capo dello Stato e' un istituto tipico delle forme di governo parlamentare, il cui significato sta nella volonta' del Costituente di tenere l'organo in questione al di fuori del gioco politico, e soprattutto, della funzione di governo». La Costituzione infatti delinea una figura di Presidente essenzialmente rappresentativa, «custode e garante della costituzione medesima, al di fuori da qualsiasi coinvolgimento in attivita' di indirizzo
politico».(sentenza, III sez. civ., 27 giugno 2000, n. 8734)
(E' forse il caso di ricordare che in seguito a questa sentenza della Cassazione Cossiga fu poi condannato per ingiurie.)

E' il caso forse di ricordare un interessante contenzioso sull'art 87 e il potere di Grazia. Questo potere è proprio del PdR e quando il Ministro di Grazia e Giustizia si rifiutò di firmare, la Corte Cost. diede in sostanza ragione al PdR (Ciampi contro Castelli).


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Tizio8020
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In realtà, nella prima stesura i poteri del PdR erano molti di più.
Solo che nelle simulazioni ci si accorse che diventava troppo potente, e nell'ipotesi che cedesse al "lato oscuro", poi eran cazzi controbatterlo.
Inoltre i padri costituenti non riuscirono ad accordarsi sul modo in cui conferirli, questi poteri.
Alcuni volevano usare il "siero del supersoldato", altri invece volevano usare una qualche mutazione, altri ancora il morso di un ragno radioattivo...
Alla fine si optò per un corso al "Cepu", ma anche lì c'era il problema del tutor adatto.
Diciamo che sostanzialmente, alla fine, il PdR poteri veri e propri, non ne ha...


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esca
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Pietra tombale sull'evidenza delle vere responsabilita' di chi la sta tirando per le lunghe, impedendo con la solita prepotenza la partenza dei lavori ad un governo ufficialmente formato, ed esponendo di fatto l'Italia al pericolo di speculazioni (come se ne avessimo ancora bisogno) con la balla mediatica dell'instabilita' politica. Queste vergognose ingerenze interne ed estere (Francia, Germania) sono insostenibili.
Costoro hanno ormai palesato anche ai piu' addormentati quali mostri nascondono le loro apparenti strutture "umane".
E' in effetti una grandissima soddisfazione la caduta della maschera del mostro Ue in particolare, ormai divenuto argomento di punta in ogni salotto grazie anche all'intervento di eminenti e rispettabili professori ed avvocati che hanno rotto per cosi' dire il silenzio. Cosa insperabile anche solo fino a sei mesi fa. E la gente, intendo dire la maggioranza, e' con loro. Forza, avanti, non mollino per carita'!


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esca
 esca
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Ed aggiungo che sarebbe ora di finirla col mantra del populismo, perche' ad affermare quanto sia marcio il sistema fino ad oggi vigente in Italia non sono quattro analfabeti e ignoranti ma persone evidentemente piu' titolate e studiate di molti fautori piu' o meno servi di questo bel panorama.


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comedonchisciotte
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E' il caso di chiarire che un mio commento era in parte errato.

comedonchisciotte;99689 wrote:
Se per caso il PdR tracimasse dai suoi compiti, potrebbe essere il caso di ricordare:

"Art. 90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri."

Va forse notato in questo articolo che il PdR in caso di forte contrasto con il Parlamento viene da esso giudicato, senza che venga coinvolta la Corte cost. La sensazione è che il PdR nella Cost. sia subordinato al Parlamento, il quale deriva la sua sovranità (art.1) direttamente dal Popolo.

La Corte Cost. è coinvolta, come è normale essendo conflitto tra poteri dello stato.
Il Parlamento decide l'eventuale incriminazione del PdR e la Corte Cost. decide (Art. 135 ).


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esca
 esca
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Io so' io e voi nun siete un ca..... Chiaro?


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comedonchisciotte
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esca;238080 wrote: Io so' io e voi nun siete un ca..... Chiaro?

Ottima sintesi del discorso fatto oggi.


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