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Dove troveranno i soldi per salvare le banche


alekxandros
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Dove troveranno i soldi per salvare le banche

Ve lo siete chiesto anche voi, no?

Con un governo che arriva a eliminare il doposcuola alle Elementari, pur di recuperare qualche spicciolo per le grande opere, sembra strano che si possano trovare fondi da "bruciare" per tenere su le banche in crisi.

Quindi la domanda viene spontanea.

Con quali risorse costruiranno il cosidetto "scudo" in grado di non far fallire "neanche una banca"di cui da qualche giorno stanno cianciando?

Ormai dovreste sapere che in questi casi è bene pensare subito al peggio: in questo modo si può sbagliare senza per questo rimanere delusi.

Non in questo caso però.

In questo caso pensare al peggio è più che corretto.

ANZI: una scelta peggiore di cosi è davvero difficile da immaginare.

Basta leggere il D.L. 9 Ottobre 2008 n.155.

Le risorse per salvare il C**O ( scusate il francesismo) alle nostre banche più audaci e sbarazzine proverranno:

- dai fondi per la ricerca

- dai fondi ORDINARI dell'Università ( bravi, bravi, ottima scelta dei tempi; ne abbiamo già qualcuna in fallimento, da comprarsi per un tozzo di pane...)

- dai trasferimenti agli enti locali e territoriali.

- dalle risorse destinate al pagamento del 5 per mille (si vede che hanno preso alla lettera quello che ha recentemente affermato Benedetto XVI)

- dai fondi per missioni dei singoli ministeri.

- dagli eventuali avanzi e residui di cassa per spese previste e non effettuate.

- INFINE con emissione di nuovi titoli di stato.

Insomma: SIAMO ALLE SOLITE. In un bilancio statale di centinaia di miliardi di euro si vanno a tagliare i pochi miliardi ancora assegnati alla ricerca ed all'Università, oltre a cercare di gettare definitivamente in fallimento gli enti locali già spesso inguaiatissimi con improvvide operazioni speculative.

OVVIAMENTE nel Dossier UFFICIALE , tutto questo non viene segnalato, nemmeno di sfuggita.

OVVIAMENTE potete verificare da soli (articolo 1, comma 7) che non me lo sono sognato.

OVVIAMENTE, come al solito per tappare una falla nel bilancio si taglia sull'unica voce che non andrebbe tagliata in nessuna circostanza, ovvero sull'istruzione.

OVVIAMENTE, ancora una volta, sono i giovani a pagare in un modo o nell'altro il prezzo più alto.

OVVIAMENTE, ANCORA UNA VOLTA, giocano, barando, con il NOSTRO FUTURO e quello dei nostri figli.

Non avevamo molti dubbi ma la certezza fa sempre male.

Insomma, in tutta questa storia, non chiedetevi per chi suona la campana: in un modo o nell'altro, come al solito, suona PER NOI.

link: http://crisis.blogosfere.it/2008/10/dove-troveranno-i-soldi-per-salvare-le-banche-1.html#comments


Citazione
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DECRETO-LEGGE: Misure urgenti per garantire la stabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

Consiglio dei Ministri: 08/10/2008
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 237 del 09/10/2008

DECRETO-LEGGE 9 ottobre 2008 , n. 155

Misure urgenti per garantire la stabilita' del sistema creditizio e la continuita' nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,

di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto il testo unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo

24 febbraio 1998, n. 58;

Considerate le conclusioni del Consiglio Ecofin del 7 ottobre 2008

sui principi comuni dell'Unione europea per l'adozione di risposte

immediate alle turbolenze dei mercati finanziari;

Valutata la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la

stabilita' del sistema creditizio e la continuita' nell'erogazione

del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere un

programma di interventi per la protezione del pubblico risparmio e per la tutela della stabilita' finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, a sottoscrivere o garantire aumenti di capitale deliberati da banche italiane che presentano una situazione di inadeguatezza patrimoniale accertata dalla Banca d'Italia. Tale sottoscrizione puo' essere effettuata a condizione che l'aumento di capitale non sia stato ancora perfezionato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e che vi sia un programma di stabilizzazione e rafforzamento della banca interessata della durata minima di 36 mesi.

2. La sottoscrizione e' effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dei seguenti elementi:

a) la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;

b) l'adeguatezza del piano di stabilizzazione e rafforzamento

della banca presentato per la deliberazione dell'aumento di capitale;

c) le politiche dei dividendi, approvate dall'assemblea della banca richiedente, per il periodo di durata del programma di stabilizzazione e rafforzamento.

3. Le azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla data di sottoscrizione fino alla data di eventuale cessione, sono privilegiate nella distribuzione dei dividendi rispetto a tutte le altre categorie di azioni.

4. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, le variazioni sostanziali al programma di stabilizzazione e rafforzamento di cui al comma 1 sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

5. Alle partecipazioni acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente articolo, non si applicano le limitazioni alla partecipazione al capitale di cui al capo V del titolo II del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. La qualita' di socio di banca popolare e' acquisita dalla data di sottoscrizione delle azioni. Fino alla data di cessione delle azioni sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, nelle banche partecipate non si applicano le disposizioni speciali in materia di esercizio del diritto di voto proprie delle societa' cooperative.

6. Non si applicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni degli articoli 106, comma 1, e 109, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle universita'; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilita' esistenti sulle contabilita' speciali nonche' sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

8. I decreti di cui al comma 7 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

Art. 2.

1. In presenza di una situazione di grave crisi di banche italiane, anche di liquidita', che possa recare pregiudizio alla stabilita' del sistema finanziario, si applicano le procedure di cui agli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare le operazioni di cui all'articolo 1 anche a favore delle banche sottoposte alle procedure di cui al comma 1. Spetta in via esclusiva ai commissari straordinari, sentito il Comitato di sorveglianza, deliberare le operazioni sul capitale cui partecipa il Ministero dell'economia e delle finanze. La delibera dei commissari e' preventivamente autorizzata dalla Banca d'Italia. Il provvedimento autorizzatorio integra la valutazione di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 3.

1. Qualora, al fine di soddisfare esigenze di liquidita', la Banca d'Italia eroghi finanziamenti che siano garantiti mediante pegno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e agli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170. Ai medesimi finanziamenti si ap
plica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' rilasciare la garanzia statale su finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidita' (emergency liquidity assistance).

Art. 4.

1. Ad integrazione ed in aggiunta agli interventi dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rilasciare la garanzia statale a favore dei depositanti delle banche italiane per un periodo di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

1. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di sottoscrizione degli aumenti di capitale e di concessione della garanzia statale e di attuazione del presente decreto.

2. La garanzia dello Stato di cui agli articoli 3, comma 2, e 4 sara' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base 8.1.7.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 ottobre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano


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