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Manovra, sugli extraprofitti dell’energia l’imposta sale al 50%


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 Un'altra bella notizia, che si accompagna alla discesa continua dei prezzi di benzina e diesel

Manovra, sugli extraprofitti dell’energia l’imposta sale al 50%

di Marco Mobili e Gianni Trovati

Cambia ancora la tassa sugli extraprofitti e raddoppia: il contributo del 25% calcolato sull'Iva per il 2022 diventa del 50% calcolato sull’imponibile Ires e sull’incremento medio superiore al 10 calcolato sui quattro anni precedenti.

Nella bozza della manovra che tra lunedì pomeriggio, 28 novembre e martedì mattina il Governo presenterà alla Camera, inoltre, scompaiono le modifiche alla tassa sugli extra profitti per il 2022 che la stessa Presidente del Consiglio in conferenza stampa nel presentare la legge di bilancio aveva detto che sarebbe stata aumentata dal 25 al 35 per cento. Il che nei fatti impone alle imprese dell'energia di versare il saldo pari al 60% della prima tassa sugli extra profitti entro mercoledì 30 novembre e sulla base delle vecchie regole.

La tassa temporanea 2023

Così non è stato. Il governo nel rifare i conti ha valutato di non intervenire sul contributo di solidarietà per il 2022 e mandare alla cassa entro il 30 novembre le imprese dell'energia per versare il saldo di quest'anno. Per il 2023 le regole cambiano e si allineano al regolamento comunitario del 6 ottobre scorso che consente agli Stati membri di introdurre un contributo straordinario per far fronte all'emergenza dei costi dell'energia. La nuova tassa che varrà soltanto per il 2023, sarà pari al 50% dell'incremento di reddito complessivo Ires superiore di almeno il 10% rispetto alla media dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta precedenti al 2023. Il contributo straordinario, si legge nel nuovo articolo 28 del Ddl di bilancio, sarà dovuto fino a un massimo del 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio 2021. Il contributo, si legge nel Ddl, resta indeducibile ai fini delle imposte indirette e dell'Irap.

Chi dovrà pagare

Nel riscrivere le regole cambiano anche i soggetti e le imprese che saranno chiamate a versare il contributo. Si tratta di circa 7mila imprese, secondo le stesse indicazioni del Mef, che svolgono vendita dei beni, produzione di energia elettrica, attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, o che rivendono energia elettrica, gas metano e gas naturale e dai soggetti che svolgono produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi. Il contributo è dovuto, anche dai soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato questi beni provenienti da altri Stati dell'Unione europea. Sono invece esclusi tutti colo che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole e microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (codice ATECO 473000).

Alla cassa il 30 giugno 2023

Il governo dal contributo di solidarietà per il 2023 si attende un incasso di poco superiore ai 2,5 miliardi. Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro fine giugno 2023 nella stragrande maggioranza dei casi o con una coda nel mese successivo di luglio. Il disegno di legge prevede infatti che il pagamento dovrà avvenire entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, ovvero, per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023.

https://amp24.ilsole24ore.com/pagina/AEsFJjKC


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