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Obbligo di rettifica: tanto per chiarire (web)


Tao
 Tao
Illustrious Member
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La corsa per l’approvazione del disegno di legge di riforma della normativa sulle intercettazioni sta provocando numerose reazioni non solo a livello nazionale, ma addirittura dal resto del mondo. Il sottosegretario del Dipartimento Penale Usa con delega per la lotta alla criminalità organizzata, Lanny Breuer, ha ricordato che le intercettazioni telefoniche sono uno “strumento essenziale delle indagini che non va indebolito”. Addirittura Reportes sans frontieres ha dato la disponibilità ad ospitare sul loro sito i contenuti ritenuti impubblicabili dalla legge, ritenendo “scandalosa” la legge di riforma. Sulla rete, ma non solo, si moltiplicano le iniziative di protesta verso il disegno di legge.

Un aspetto che, però, è poco discusso, riguarda il famigerato comma 28 che prevede l’estensione dell’obbligo della rettifica, previsto dall’art. 8 della legge n. 47 del 1948 (legge sulla stampa), a tutti i “siti informatici”. In sostanza la legge suddetta prevede l’obbligo, da parte dei giornali, di inserire gratuitamente le “rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità”. Non ottemperando a tale obbligo il giornale si vedrebbe affibbiare una multa abbastanza elevata.
Di questo comma ne abbiamo già discusso, evidenziando in particolare il pericolo di gravare un blog amatoriale di responsabilità particolarmente onerose, proprie di un giornale.
Il comma 28 per la precisione, nella sua prima formulazione, recitava così: “Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”.

È abbastanza evidente che vi sono numerosi nodi problematici che rendono difficile una interpretazione della norma e quindi, di conseguenza, potranno portare ad errori nella sua applicazione. Prima di tutto non è ben chiaro chi dovrebbe applicare la norma. Se pensiamo ad un blog non vi è solo il gestore o titolare del blog, colui che scrive materialmente, ma in teoria qualcuno potrebbe anche ritenere che la norma si applichi anche all’hosting provider o comunque a tutti i soggetti che si trovino a governare uno spazio web. Nei forum la criticità è decisamente maggiore, poiché in un forum si differenziano numerose figure, il titolare (colui che ha aperto il forum), gli amministratori, i moderatori, e così via. L’eccessiva generalità della norma potrebbe dare luogo ad ambiguità piuttosto pericolose.
Il secondo problema riguarda lo strumento da utilizzare per imporre la rettifica dei contenuti. Per come è scritta la norma pare sufficiente una semplice mail inoltrata al gestore del sito. L’assenza di qualsiasi formalità comporta l’obbligo di evadere qualsiasi richiesta senza la possibilità di verificare che sia proprio il soggetto presunto leso ad inoltrare la richiesta di rettifica, e ciò aprirebbe la strada a confusioni e richieste pretestuose.
Per i tempi si è già evidenziato che le 48 ore decorrono dall’inoltro della richiesta e non dalla ricezione o conoscenza, per cui il governo di un sito diverrebbe una attività professionale, in quanto ogni blogger dovrebbe dotarsi di una struttura in grado di evadere in tempi stretti tutte le richieste di rettifica. Un blogger non potrebbe nemmeno assentarsi dal sito per più di 48 ore, perché rischierebbe di subire una condanna per non aver evaso una richiesta di rettifica.

Alcuni commentatori, nel tentativo di trovare una via di fuga che consentisse di evitare una interpretazione estensiva del comma in questione a tutta la rete, hanno precisato che tale comma va in realtà ad inserirsi all’interno della legge sulla stampa, e in particolare nell’art. 8 destinato a regolare l’obbligo della rettifica per le testate giornalistiche, per cui si potrebbe interpretare la norma nel senso che non sia applicabile tout court a tutti i “siti informatici”, come pure l’interpretazione letterale farebbe credere, bensì solo a quei siti informatici che siano nel contempo anche testate giornalistiche. In tal modo intesa la norma non troverebbe applicazione ai blog o forum che riportino notizie. Questa interpretazione trova riscontro anche nelle recenti sentenze della Corte di Cassazione che evidenziano come i siti web non possano essere qualificati come prodotti editoriali, ma sono semplici aree di discussione parificabili alle bacheche.

Ebbene, la commissione Giustizia del Senato, esaminando il comma in questione ha approvato un emendamento che va in netta controtendenza, e chiarisce una volta per tutte che l’intento della norma è di applicare l’obbligo della rettifica a tutti i “siti informatici”, nessuno escluso. Infatti il comma 28 è stato approvato con il seguente testo, rispettivamente per le aggiunte al terzo, quarto e quinto comma del succitato art. 8:
- “Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono”;
- “Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata”;
- “trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica e sesto comma”.

Adesso la norma dovrà passare al Senato, ma è chiaro che in tal modo la locuzione “ivi compresi” rende esplicito che il senso della norma è di applicare l’obbligo della rettifica a tutti i “siti informatici”, nessuno escluso, così impedendo qualche futura interpretazione restrittiva di un giudice che un giorno si dovesse trovare a giudicare il blog di Pinco Pallino reo di non aver rettificato una notizia perché aveva il computer non funzionante nel fine settimana, quindi oltre le 48 ore!

Bruno Saetta
Fonte: http://brunosaetta.it/
Link: http://brunosaetta.it/attualita/obbligo-di-rettifica-tanto-per-chiarire.html
26.06.2010


Citazione
Truman
Membro Moderator
Registrato: 2 anni fa
Post: 4113
 

Se la norma entrasse in vigore bisognerà armarsi di carta bollata e fare partire denunce a raffica contro tutti i blog gestiti da esponenti politici. Non sono solo i comuni cittadini ad avere dei blog.

Bisogna studiare con cura la legge e trovare i cavilli tramite i quali denunciare i vari politici bloggers. Come minimo bisogna massacrarli di richieste di rettifica per ogni dato scorretto.
Sarebbe il caso di cominciare a preparare la lista degli uomini di potere che hanno dei blog. Anche alcuni siti istituzionali potrebebro rientrare nell'elenco dei siti a cui prestare attenzione.

Qualche esempio
http://www.giovannilegnini.it/
http://www.sergiodegregorio.com/
http://www.nicolaalemanno.it/
http://www.antoniopalmieri.it/
http://www.orianogiovanelli.net/dblog/default08.asp
http://onorevole.blogspot.com/
http://www.brunomurgia.it/
http://blog.sergioberlato.it/
http://fabioporta.blogspot.com/
http://www.raffaelelombardo.it/


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