comedonchisciotte;239323 wrote: Che faticaccia. La normativa sull'immigrazione è disciplinata dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94. La legge si può scaricare qui:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urndecreto.legislativo:1998-07-25;286!vig=
Sono solo un centinaio di pagine.
In pratica la legge per la maggior parte si occupa di modificare il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Il decreto così modificato (nel link fornito c'è anche in fondo il decreto così come modificato, almeno nella parte più importante) non prevede più l'obbligatorietà dell'azione penale, anche se resta il reato di immigrazione clandestina. Sugli immigrati irregolari il primo ad agire è il questore che intima loro (con foglio di via) di andare via entro 7 gg. Se l'immigrato va via dall'Italia o semplicemente non si fa più trovare il reato non esiste. Solo se viene ritrovato in Italia dopo l'espulsione (foglio di via) allora c'è il reato.
Sono state introdotte tutta una serie di varianti che prevedono inoltre pene pecuniarie e giudice di pace. In pratica è molto difficile mettere in galera un immigrato irregolare. I tribunali ringraziano. I cittadini meno.Va detto che anche la precedente Bossi Fini del 2002 andava a intervenire sul decreto legislativo 28 luglio 1989, quindi in pratica la legge 15 luglio 2009, n. 94 ha cambiato parecchio ciò che c'era nella Bossi-Fini. Restano pesantissime pene per chi favorisce l'immigrazione clandestina, che a rigore si potrebbero applicare a tutti i principali mass-media e anche a qualche carica istituzionale, ma dubito molto che ciò succederà.
Lo so è una faticaccia districarsi tra leggi e modifiche di leggi e ti ringrazio per le utilissime informazioni che mi hai dato.
Allora ricapitoliamo:
1) c'è un DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 1998, n. 286
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.;
2) poi c'è la legge bossi-fini del 2002
3) poi c'è LEGGE 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
La bossi-fini non è stata formalmente abrogata ma, almeno riguardo a quello che ci interessa (cioè il reato di immigrazione clandestina), la legge 15 luglio 2009, n. 94 al comma 16 dell'art. 1 sostituisce la pena detentiva prevista dalla legge bossi-fini (non sono andato a leggerla ma presumo che così sia previsto in quella legge) con una ammenda pecuniaria che, naturalmente, i furbetti immigrati non pagheranno mai....tralascio il problema del cosa succede se non la pagano.
Ma vediamo cosa dice esattamente il comma 16 di questa legge del 2009:
"16. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
"Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio
dello Stato). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello
Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico
nonche' di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007,
n. 68, e' punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di
cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice
penale.
faccio alcune considerazioni:
1) mi sembra - ripeto - che il reato di "immigrazione clandestina" previsto dalla bossi-fini rimane e non è stato affatto abrogato! , tant'è che questa legge del 2009 parla di "...reato più grave" e "...al reato di cui al presente comma".
Ebbene, andando a studiarci un pò di diritto penale scopriamo questo:
I reati si distinguono in "delitti" e "contravvenzioni":
- i "delitti" sono quei reati che sono punibili con "ergastolo, reclusione e/o multa"
- le "contravvenzioni" sono quei reati punibili con l' "arresto e/o l'ammenda"
La legge del 2009, quindi, nel sostituire (per il reato di "immigrazione clandestina") la pena dell' "Ammenda" a quella della "Reclusione" in pratica ha solo cambiato la natura del reato trasformandolo da "Delitto" in "Contravvenzione" (o reato contravvenzionale) ma l'"immigrazione clandestina" sempre "reato" rimane!
La domanda da farsi ora è: c'è obbligatorietà di azione penale nel caso dei reati contravvenzionali?
Per rispondere riporto questo:
"Procedibilità d’ufficio e a querela di parte
I reati generalmente sono perseguibili d’ufficio. Ciò significa che il Pubblico Ministero deve perseguirli anche quando l’eventuale vittima non abbia fatto denuncia o addirittura sia contraria al processo. Altri reati viceversa richiedono un’apposita istanza punitiva da parte della vittima, denominata querela di parte."
Mi sembra che alla domanda che mi sono fatto si debba rispondere :"SI" c'è obbligatorietà dell'azione penale anche per i reati contravvenzionali e, quindi, anche per il reato di "immigrazione clandestina"
Forse (e uso questa formula dubitativa solo perché non sono un principe del foro ma nella parte finale del mio commento troverete qualcosa che potrebbe rendere i migranti colpevoli anche di vero e proprio reato di "delitto" e non solo di reato "contravvenzionale") nei miei precedenti commenti ho sbagliato a parlare di "immediato arresto dei migranti" (perché non conoscevo questa legge del 2009) ma comunque c'è un loro reato (sebbene non si preveda una "reclusione" o "arresto" ma un'ammenda)...eppure vi risulta che ci sia stato qualcuno dei furbetti immigrati della Diciotti che sia stato denunciato per questo reato? NO!
Non si configura allora un reato di "Omissione di Atto di Ufficio" da parte di quel signore che ha denunciato Salvini?
2) la cosa che però mi sembra ancora più importante in questo comma 16 della legge n.94 del 2009 è il comma 1 dell'art. 10 bis che la legge stessa inserisce nel decreto legislativo del 1998 (sulla disciplina dell'immigrazione).
Ebbene in questo art. 10 bis inserito nel decreto legislativo del 1998 si dice: " Salvo il fatto che costituisca più grave reato..."
Allora domando: gli immigrati che pagano fior di quattrini alle mafie, che volontariamente si fanno imbarcare su gommoni fatti apposta per affondare e, quindi, invocare i soccorsi e poi salgono sulle ONG senza documenti, non sono passibili di denuncia per "Associazione a Delinquere " con la mafia perché ne favoriscono volontariamente tutto quanto quelli mettono in atto per il loro sbarco irregolare sulle coste italiane?
Io direi di Si! Se questo è vero (e penso che non sia vero solo per chi vuole girarsi da un'altra parte o per chi fatalisticamente ritiene che "legalmente son si può fare niente contro questi "poveri migranti"), mi sembra che si configuri il reato di "Omissione di atto d'ufficio" per quel procuratore che invece non ha contestato questo reato a tutti i migranti fatti poi salire sulla Diciotti!
comedonchisciotte;239323 wrote: Che faticaccia. La normativa sull'immigrazione è disciplinata dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94....In pratica la legge per la maggior parte si occupa di modificare il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Il decreto così modificato (nel link fornito c'è anche in fondo il decreto così come modificato, almeno nella parte più importante) non prevede più l'obbligatorietà dell'azione penale, anche se resta il reato di immigrazione clandestina.
Scusa ComeDonchisciotte, ma potresti citarmi il punto esatto in cui la legge del 2009 non prevede più l'obbligatorietà dell'azione penale per il reato di immigrazione clandestina?
Non sono riuscito a trovarlo!
Se fosse come tu dici, allora anche il reato che ci sta a fare? tanto varrebbe proprio eliminarlo...non credi?
Avevo scritto male. Il grosso delle modifiche riguarda il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Qui nel seguito la parte importante:
"Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). -
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, e' punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1."
Allora:
a) se allo straniero è già stata dichiarata l'espulsione (da parte del questore) il comma 1 non si applica e in pratica egli è libero.
b) nel caso in cui si applica il comma 1 egli viene portato davanti al giudice di pace che infliggerà un'ammenda (comunque dubito molto che l'ammenda sarà pagata).
c) se comunque dopo il passaggio dal giudice di pace lo straniero viene "espulso", l'ammenda sparisce. Il problema è che quasi sempre la "espulsione" è solo una minaccia scritta (un foglio di via o qualcosa del genere) da parte del questore. E qui ritorniamo al punto a).
d) Solo se lo straniero viene ritrovato nel territorio italiano dopo che è stato "espulso" si potrebbe applicare il procedimento penale (carcere). Ma nel frattempo potrebbe aver fatto richiesta di asilo o potrebbe aver trovato lavoro, o potrebbe essersi sposato, o ... (non ce la faccio a seguire tutte le complicazioni).
comedonchisciotte;239329 wrote: Avevo scritto male. Il grosso delle modifiche riguarda il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Qui nel seguito la parte importante:
"Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). -
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all'articolo 1 della legge 28 maggio 2007, n. 68, e' punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si applica l'articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10, comma 1."Allora:
a) se allo straniero è già stata dichiarata l'espulsione (da parte del questore) il comma 1 non si applica e in pratica egli è libero.
b) nel caso in cui si applica il comma 1 egli viene portato davanti al giudice di pace che infliggerà un'ammenda (comunque dubito molto che l'ammenda sarà pagata).
c) se comunque dopo il passaggio dal giudice di pace lo straniero viene "espulso", l'ammenda sparisce. Il problema è che quasi sempre la "espulsione" è solo una minaccia scritta (un foglio di via o qualcosa del genere) da parte del questore. E qui ritorniamo al punto a).
d) Solo se lo straniero viene ritrovato nel territorio italiano dopo che è stato "espulso" si potrebbe applicare il procedimento penale (carcere). Ma nel frattempo potrebbe aver fatto richiesta di asilo o potrebbe aver trovato lavoro, o potrebbe essersi sposato, o ... (non ce la faccio a seguire tutte le complicazioni).
Scusa comedonchisciotte ma tra le competenze del giudicie di pace io non ho trovato che è competente anche per la questione immigrazione.
Se tu puoi darmi qualche riferimento normativo più preciso te ne sarò grato.
Poi, tu non ne hai parlato ma lo faccio io : l'esclusione dell'art 162 citato dalla norma non centra niente con l'obbligatorietà o meno dell'azione penale.
In secondo luogo, ammesso che sia competente il giudice di pace, per andare davanti al giudice di pace ci dev'essere qualcuno che lo denuncia...o sbaglio? Allora domando: a chi compete questa denuncia (che non credo che sia facoltativa)? Al questore? al procuratore di Agrigento? o posso farla io stesso (questa è una battuta ma se per caso fosse possibile non escluderei di farla).
C'è qualcuno che ha fatto questa denuncia ad es. in relazione a quelli della Diciotti? mi sembra di no! Dunque qualcuno ha omesso di fare una denuncia e secondo me quel qualcuno è proprio il procuratore di Agrigento.
Penso che l'inerzia nei confronti di quel magistrato o di chiunque altro sia un grosso errore.
Bisogna trovare qualcosa per mettere all'angolo chi oggi fa di tutto pur di far fuori salvini....che anche se spesso lo critico ferocemente almeno in questa storia della Diciotti mi sembra davvero solo una vittima e in buona parte per colpa anche dei suoi vili alleati.
Io ho parlato anche di possibile denuncia dei migranti per associazione a delinquere o per complicità con la mafia ...se non sbaglio in italia esiste il reato di supporto esterno alla mafia....non capisco perché tanta timidezza da parte di tutti nel cominciare a bombardare anche giudici e non giudici di denunce e anche i migranti stessi!
Se io conoscessi un bravo avvocato penalista lo farei...anzi se tu sei in grado di indicarmene qualcuno cercherei di farlo.
A me non interessa tanto la questione delle espulsioni (che sono solo una presa per il fondelli)...interessa invece capire cosa si può fare contro i migranti prima ancora che sbarcano in italia o appena sbarcati...e mi interessa sia per capire se sono suscettibili di denuncia sia per capire se c'era qualcuno obbligato a farla ma che non l'ha fatta!
In base a tutte le norme che ho letto mi sembra che non c'è niente che pregiudichi queste denunce per "immigrazione" clandestina" e, meglio ancora, per reati ancora più gravi (associazione a delinquere? connivenza con la mafia?).
Tutte quelle balle sul diritto d'asilo ecc valgono per chi va in qualche ambasciata italiana a chiederlo non per chi paga la mafia, s'imbarca sui barconi per poi farsi portare al calduccio in italia.
Trovami un buon avvocato, se puoi, e poi vediamo se ho completamente torto.
https://www.diritto.it/il-nuovo-reato-di-immigrazione-clandestina-e-il-diritto-penale-d-autore/
Avrei voluto fare copia-incolla dell'articolo al link citato ma non è possibile, quindi chi è interessato può andare a leggerselo.
Mi limito ad alcuni note:
1) nell'articolo si conferma quanto ho sempre detto circa il carattere "Penale" della condotta dell'immigrato clandestino...perciò, contrariamente a quella che sembra essere un'opinione diffusa, si tratta di "Reato" penale e non di un qualche semplice illecito amministrativo e neppure si tratta, quindi, di un reato "depenalizzato" (cosa che non avrebbe senso)...semplicemente -come già detto anche in altro mio commento precedente - l'art.10bis introdotto dal d.lgs n.94 del 2009 (cioè inserito nel "testo unico sull'immigrazione" del 1998), considerando il reato di immigrazione clandestina come una "contravvenzione" e non come un "delitto" applica una "ammenda" (cioè una pena pecuniaria) anziché la reclusione come in genere previsto per i "delitti".
2) effettivamente, come è stato detto da un qualche interlocutore di questo blog, la competenza a giudicare è del "Giudice di pace" ...e questo conferma il fatto che si tratta di un reato penalmente perseguibile.
3) trattandosi di "reato", l'"immigrazione clandestina" è soggetta a denuncia da parte della magistratura inquirente (o forse anche della polizia)...certo è che nessuno ha denunciato, come avrebbe dovuto fare, tutti i migranti della Diciotti.
4) è ovvio che i migranti se ne fregano di un'eventuale denuncia che comporta solo una pena pecuniaria (per quanto significativa) che non possono (o non vogliono ) pagare....ma già la denuncia formale non potrebbe non avere un peso negativo anche nella valutazione della loro posizione personale ai fini del loro allontanamento, in secondo luogo credo che qualcuno della vicenda Diciotti (questore? polizia? lo stesso procuratore di Agrigento?) dovrebbe rispondere di "omissione di atti di ufficio".
5) la denuncia contro gli immigrati clandestini non impedirebbe la contestazione anche di reati ben più gravi quali "l'associazione a delinquere" perché questi immigrati è notorio che sono sempre in collusione con le mafie che li trasportano e li imbarcano; oppure il reato di "appoggio esterno alla mafia"....non ricordo bene la definizione tecnica di questo reato ma credo che ci siamo capiti.
Specie Salvini, anziché limitarsi a mettere in mostra i suoi successi, farebbe bene a mobilitare gli stessi uffici legali del governo per impostare una lotta anche a suon di denunce contro questi migranti furbetti e contro chi si astiene dal perseguirli penalmente.
Ma purtroppo, in questo campo i mistificatori del Pd hanno talmente confuso le acque e diffuso cazzate da far ritenere che il reato di immigrazione clandestina sia stato depenalizzato e che sia una sciocchezzuola!
Dall'altra parte si mostrano pugni e pettorali ma non si fa un c.....o per fare una diversa e più incisiva lotta anche legale per reprimere i traffici migratori.