Fisco e Dintorni
Equitalia. Deposito tardivo di documenti: nuova sentenza
Agenzia delle Entrate ed Equitalia non possono produrre documenti in
giudizio pochi giorni prima dell'udienza finale di trattazione. Nel processo
... tributario, infatti, è inammissibile il deposito di documenti "tardivo",
ossia in violazione della legge che prevede per ambo le parti - e quindi per
il contribuente da una parte e l'ufficio impositore dall'altra - almeno il
rispetto del termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di
trattazione (art. 32 del Dlgs n.546/92).
Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma (sentenza della CTP di Roma n.209/45/11 liberamente scaricabile dal sito www.studiolegalesances.it - sezione Documenti), la quale, nel dichiarare tardiva la documentazione prodotta dal concessionario della riscossione, ha sancito l'inutilizzabilità delle prove "per intempestività del loro deposito ex art. 32 del Dlgs n.546/92".
Tale principio non risulta assolutamente isolato, tanto è vero che una
sentenza simile della Commissione Tributaria di Foggia è già stata oggetto di commento nei mesi scorsi (si ricorderà la sentenza della CTP di Foggia n.270/08/10, anch'essa liberamente scaricabile dal sito
www.studiolegalesances.it - sezione Documenti).
In quell'occasione, tra l'altro, veniva evidenziato come anche la Suprema
Corte aveva preso posizione sul tema dichiarando tale termine perentorio, in quanto "diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte e a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti" (sentenza della Corte Cassazione n.26345 datata 11/12/2006).
D'altronde, non risulta sicuramente corretto il deposito di documentazione pochi giorni prima dell'udienza senza permettere a controparte di effettuare le dovute eccezioni in merito. Ci si augura, dunque, che i giudici valutino sempre più con maggiore attenzione tali comportamenti proprio allo scopo di tutelare il basilare principio del diritto di difesa.
Avv. Matteo Sances
[email protected]
www.studiolegalesances.it