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La TRUFFA della Legge sul “Negazionismo" !


Erwin
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Il parere di un "tecnico" (l'avvocato Mauro Mellini, ex parlamentare radicale) su tale obbrobrio di DDL 54 Amati et alii... sulla repressione della libertà di espressione
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""Ora è evidente che o chi ha scritto (o anche solo letto) quel testo e fa dichiarazioni come quelle di Gattegna, Pacifici e Grasso di giubilo per l’introduzione di un “reato di negazionismo” non dice il vero.

Oppure, e questo è più grave, chi ritiene di poter fare quelle affermazioni dà per scontato che gli interpreti (cioè la Magistratura) provvederanno a ritenere che chi affermasse l’inesistenza totale o parziale dell’Olocausto compierebbe con ciò l’istigazione all’odio razziale ed a compiere reato di genocidio"
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Presentiamo uno dei pochissimi esempi di interventi tecnici, l’autore è un avvocato, sul testo di legge ultima chance dello sterminazionismo che mira a limitare la libera espressione pubblica del pensiero dei cittadini italiani non perfettamente conformi ai voleri della israel-holocau$t-lobby. Il testo viene pubblicato SOLO per le analisi tecniche e le COSE NON DETTE dalla legge, possibilità rilevate dal professionista della legge. Non condividiamo, naturalmente, i giudizi dell’autore sui revisionisti e sul revisionismo, un buon 50% del testo completo! Nel preambolo ai giudizi tecnici il soggetto trancia giudizi pesanti ed estremamente offensivi su revisionismo-revisionisti! Per esempio intorno al revisionismo/revisionisti usa i termini: psichiatria, cretini, folli, imbecilli, pericolosi ! Giudizi, sicuramente dettati dall’assoluta non conoscenza o non comprensione dei testi del Revisionismo italiano, per esempio, che è oggi ai vertici europeo e mondiale. Questa non conoscenza porta l’autore a qualificare, in pratica, il revisionista come un seminfermo mentale, o peggio ancora. A mò d’esempio riportiamo

1) l’autore dell’articolo “(mm)”, presumibilmente l’avvocato ed ex parlamentare radicale Mauro Mellini, scrive…”negazione di verità evidenti“…
L’evidenza in ambito legale è figlia di prove verificate, quindi accettate ed usate per formulare il concetto di “evidenza”. Per togliere all’autore le residue, vista l’età, illusioni, presentiamo 2 esempi nel “merito” della questione:

a- la dichiarazione dell’attuale maggior esperto di cose di olocau$to, perito di parte dell’ebrea lipstadt deborah nel processo intentatole dallo storico inglese David Irving, van pelt robert jan, ebreo:
……“Ninety-nine per cent of what we know we do not actually have the physical evidence to prove . . . it has become part of our inherited knowledge”…( Del 99% di ciò che sappiamo non abbiamo effettivamente prove materiali a sostegno….è diventato parte della nostra conoscenza ereditata) [Il testo originale è consultabile al link http://www.thestar.com/news/insight/article/742965–a-case-for-letting-nature-take-back-auschwitz )]

b- La dichiarazione del giudice Gray che ha valutato le “prove” di quel processo che nella sua sentenza dell’11 aprile 2000 del processo Irving-Lipstadt, al punto 13.71 scrisse:

«Devo confessare che, come – immagino – la maggior parte della gente, avevo supposto che le prove dello sterminio in massa di Ebrei nelle camere a gas di Auschwitz fossero convincenti. Tuttavia, quando ho valutato le prove addotte dalle parti in questa causa, ho messo da parte questo pregiudizio».

Quindi su uno dei punti nodali del cosiddetto olocausto, chi ci ha messo le mani , due tecnici del settore, così si è espresso! Quindi “verità” molto poco “evidenti”!

Conseguentemente il testo è stato amputato di tutte quelle parti estranee all’analisi tecnica. Il testo completo è consultabile al link “fonte”. Olodogma

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Negazionismo: ma che bel pasticcio
19 febbraio 2015

Delle migliori intenzioni è lastricata la via dell’inferno. Quando si tratta di nuove leggi, sulle quali vi sono disparità di opinioni, interessi opposti e, assai frequentemente idee di fondo poco chiare, l’inferno è rappresentato da quella orrenda voragine della razionalità e dell’armonia ordinamentale che oggi caratterizza la legislazione del nostro Paese, dal pasticcio inestricabile delle parole e dei concetti che deliziano i nostri testi legislativi.
Ecco dunque il reato di “negazionismo”.
Il Presidente del Senato, Grasso, ammette che il Ramo del Parlamento… da lui presieduto abbia approvato una legge che introduce tale reato. Ma è vero pure che in altre sedi (ed anche nel titolo del progetto approvato), si cerca di negare che si tratti dell’introduzione di un nuovo reato. Insomma c’è un prudente (si fa per dire) negazionismo per l’introduzione del reato di negazionismo. Un pasticcio all’Italiana fondato sulla reciproca presa in giro di gente che la pensa in modo opposto o che non pensa nulla né sa che cosa potrebbe pensare.
(…) Ora la proposta di introdurre il reato di negazionismo non è recentissima ed effettivamente in altri Paesi è divenuta legge.
(…) Ma, se è umano che tra le popolazioni scampate ai genocidi la suscettibilità nei confronti di atteggiamenti tesi a minimizzare o escludere le colpe immani degli assassini non si badi troppo a criteri di razionalità e di armonia ordinamentale del diritto, meno facilmente concepibile è che l’ipocrisia e l’ignoranza di altri, meno direttamente colpiti da quei crimini ceda a compromessi logici impossibili, che, poi non sono che dei camuffamenti della repressione penale del cosiddetto “negazionismo”: il negazionismo dissimulato ed impasticciato.
Il Senato è riuscito a fare ciò.
Il disegno di legge licenziato dal Senato è, infatti, un bruttissimo pasticcio all’Italiana, con il quale i legislatori, vittime forse del compiacimento per quella che ritengono una loro insuperabile furbizia sono riusciti ad aggiungere alla in sé inammissibile criminalizzazione della negazione di una verità che si ritiene bisognosa del supporto dell’obbligo di riconoscerla per tale (non sono passati due secoli da quando la negazione di Dio non è più reato da punire con le pene più gravi) aggiunge il ricorso ai giuochi di parole ed agli espedienti miserevoli di una retorica inconcludente.
I rilievi contro l’introduzione del reato di “negazionismo” come reato di opinione non erano infatti rimasti senza effetto.
Così tra alcuni Senatori e la Comunità Ebraica di Roma si ritenne di poter mettere a punto “un disegno di legge che non configuri un reato d’opinione ma vada a colpire atti lesivi della dignità umana”.
Il che, considerato che ciò dovesse comprendere proprio la repressione del negazionismo era (ed è) la quadratura del cerchio.
Continua al link: http://olodogma.com/wordpress/2015/02/21/0973-legge-ultima-chance-negazionismo-ma-che-bel-pasticcio/


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