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diffamati i forestali siciliani

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ancona_pietro
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E' in corso una disonesta campagna nazionale di diffamazione dei lavoratori forestali siciliani. Si dice che sono 23 mila senza dire che nessuno di loro compie 300 giornate di lavoro l'anno. Si addebita loro l'incendio senza dire che la legge prescrive che non possono essere lavorati almeno per cinque e fino a quindici anni i terreni che hanno subito incendio. Questa campagna è suffragata da autorevoli penne come quella di GaStella e altri soloni pieni di supponenza dei massmedia nazionali. Questa campagna fa parte integrante della lotta che almeno venti anni a questa parte si fa contro Cipputi e che è culminata con la Job Act e la pensione a prestito rimborsabile. Fa parte anche del mal sopito pregiudizio antimeridionale di una Italia che non ha mai accettato di avere con se il Sud con Sicilia e Sardegna e se potesse li scagliarebbe nel profondo del Mediterraneo a fare compagnia alle migliaia di affogati immigrati.


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Eshin
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Incendi, i sindacati: i forestali sono le prime vittime dei roghi
PALERMO. "Chi conosce le leggi in vigore, sa bene che sono proprio i forestali le prime vittime dei roghi. Perché nelle aree incendiate non si può realizzare per cinque anni alcun lavoro. Semmai, sarebbe il caso di chiedersi se non sia il caso di assegnare finalmente priorità nella nostra Isola alla cura dell'ambiente valorizzando proprio la risorsa Forestali!". Lo dicono i segretari generali di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, Calogero Cipriano, Salvatore Tripi e Nino Marino che lunedì presenteranno a Palermo la proposta di iniziativa sindacale per il riordino del settore forestale in Sicilia.
segue
http://gds.it/2016/06/18/incendi-i-sindacati-i-forestali-sono-le-prime-vittime-dei-roghi_527772/


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helios
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Ovvio, i forestali siciliani sono i capri espiatori.
Finchè vengono additati come tali, i veri incendiari se ne stanno nascosti.

Quanti stranieri ci sono in Sicilia considerate tutte le basi militari disseminate sul territorio?

Loro si che sono ben nascosti ma vivono a sbafo sull'isola e oltretutto nessuno li tocca dopo gli scempi compiuti in tutti questi anni.


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Eshin
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Incendi Sicilia, il terribile metodo dei piromani: danno fuoco ai gatti che correndo incendiano tutto!

"Cinquecento incendi in Sicilia non si innescano per autocombustione. Danno fuoco ai gatti che correndo incendiano tutti i cespugli che toccano

“Cinquecento incendi non si innescano per autocombustione. Aspettavano lo scirocco“. I responsabili “utilizzano tecniche efferate. Usano gli animali come piromani. Danno fuoco ai gatti che correndo incendiano tutti i cespugli che toccano“: dure le parole di Giuseppe Antoci, presidente del Parco dei Nebrodi (Sicilia), che in un’intervista al Corriere della Sera dichiara: “Ci costituiremo parte civile nei processi ai piromani“. “La mafia dei pascoli faceva affari d’oro che abbiamo mandato all’aria. Loro prendevano i terreni del demanio in affitto e poi incassavano i contributi europei guadagnandoci il 2.000%. Tra il 2007 e il 2013 sono stati stanziati 3 miliardi di euro“. “Con il nostro protocollo di legalità non possono più prenderli e a chi li aveva sono stati tolti. Non è abbastanza per dare fuoco a zone meravigliose?“.

http://www.meteoweb.eu/2016/06/incendi-sicilia-il-terribile-metodo-dei-piromani-danno-fuoco-ai-gatti-che-correndo-incendiano-tutto/705149/


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annibale51
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IMHO, Il sistema antiincendio più efficace per salvare i boschi è quello di NON dare nemmeno un centesimo per i danni da fuoco. I siciliani vogliono incendiare i loro boschi? Facciano pure, si arrangino purchè non chiedano soldi allo Stato. Altre leggi in vigore sono prive di significato. 20.000 forestali e la Sicilia prende fuoco? Significa che nn servono a niente...affari loro!


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uomospeciale
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Licenziateli.
Licenziateli tutti.
Sono in migliaia e non sono mai riusciti né ad impedire i roghi, né ad individuare i responsabili.
MAI.
Quale miglior dimostrazione della loro assoluta inutilità o peggio ancora, della loro connivenza e complicità con chi appicca gli incendi?
Un calcio nel culo e via....


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uomospeciale
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Legge 6 febbraio 2004, n. 36
"Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2004

ART. 1.
(Natura giuridica e compiti istituzionali).

1. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia dello Stato ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane.

2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attività di polizia giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e internazionale concernente la salvaguardia delle risorse agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio naturalistico nazionale, nonché la sicurezza agroalimentare, prevenendo e reprimendo i reati connessi. È altresí struttura operativa nazionale di protezione civile.

ART. 2.
(Funzioni del Corpo forestale dello Stato).

1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in particolare ha competenza in materia di:

a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione del danno ambientale, nonché collaborazione nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19 dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria;

d) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento alla tutela delle foreste e della biodiversità vegetale e animale;

e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e ambientale e concorso nelle attività volte al rispettodella normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di biosicurezza in genere;

f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le modalità previste dalla legislazione vigente;

g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonché degli altri beni destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in violazione delle norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonché repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;

i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonché collaborazione nello svolgimento dell'attività straordinaria di polizia idraulica;

l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attività consultive e statistiche connesse;

m) attività di studio connesse alle proprie competenze con particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa delle risorse forestali anche al fine della costituzione dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

n) attività di supporto al Ministero delle politiche agricole e forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo con le politiche forestali regionali;

o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale; approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali; divulgazione delle attività istituzionali ed educazione ambientale;

p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

ART. 3.
(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato).

1. Il Corpo forestale dello Stato è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per le questioni inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico soccorso e la protezione civile.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), nonché per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle alterazioni all'ambiente commesse in violazione della relativa normativa.

3. All'unità dirigenziale di livello generale, individuata presso il Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, che ne stabilisce altresí le funzioni, è preposto un dirigente generale che assume la qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato.

4. Il capo del Corpo forestale dello Stato è nominato ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale non generale e dei relativi compiti è disposta con i decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni.

6. L'organizzazione, l'attività di servizio e il regolamento di disciplina del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata distribuzione territoriale del personale.

7. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla specializzazione del personale del Corpo, nonché, a richiesta, di quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori dell'ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei confronti degli operatori dell'ambiente non appartenenti alla pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi.

8. Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche permanenti di polizia è autorizzato a portare armi, è esente dal richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di trasporto urbano e metropolitano.

ART. 4.
(Rapporti con le regioni e con gli enti locali).

1. Fe
rmo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, ha facoltà di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. È istituito il Comitato di coordinamento delle attività del Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è presieduto dal Ministro medesimo ed è composto dal capo del Corpo forestale dello Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno, e quattro designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti del Comitato non compete alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio che accerti la perdita delle qualità, interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi, diversità biologiche presenti nelle riserve naturali indicate all'articolo 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali, nonché tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato.

4. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di idonea relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario. Qualora sia concessa, ai sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione del parere, i termini per l'adozione del decreto sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il decreto può comunque essere adottato. Il decreto deve conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche condizioni.

5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte all'interno dei parchi nazionali, è affidata agli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo forestale dello Stato.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 è trasferito alle regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto oltre centocinquanta giornate lavorative.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, ove consentito dalle singole normative regionali e comunque nell'ambito di un contingente di unità il cui onere corrispondente annuo a regime sia non superiore a cinque milioni di euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. La dotazione organica del Corpo forestale dello Stato è conseguentemente ridotta in misura corrispondente alle unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma.

8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, è effettuato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

9. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il solo anno 2003, verifica, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, le risorse finanziarie da trasferire alle singole regioni in relazione all'attuazione della presente legge.

10. Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

ART. 5.
(Disposizioni finali).

1. Per consentire il supporto alle attività istituzionali del Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 2 della presente legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile 1985, n. 124, limitatamente alle unità di personale non trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge.

2. È abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad eccezione dell'articolo 30, primo comma.

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: "ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato,".

4. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo forestale dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento dei posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con una corrispondente diminuzione del numero dei posti nel ruolo direttivo dei funzionari, con riferimento alle dotazioni organiche effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario al fine di a
ssicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato.

6. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, le parole: "dal funzionario del Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "e del Corpo forestale dello Stato".

7. All'articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dopo le parole: "centri operativi antincendi boschivi" sono inserite le seguenti: "articolabili in unità operative territoriali da istituirsi con decreto del direttore generale".

8. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e ovunque ricorrano nel medesimo decreto legislativo, le parole: "commissario superiore forestale" sono sostituite dalle seguenti: "vice questore aggiunto forestale".

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makkia
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20.000 forestali e la Sicilia prende fuoco? Significa che nn servono a niente...affari loro!

Occhio che non sono "guardie forestali". Sono lavoratori stagionali, assunti in via temporanea per aiutare le GGFF, sotto il cui controllo e coordinamento dovrebbero essere impiegati.
L'inefficacia è data dal fatto che sono IN SOSTITUZIONE di un costoso servizio di prevenzione e contrasto degli incendi.
Sono lavoratori "maquillage": se la stagione degli incendi (che è solo l'estate) dà risultati positivi è merito delle GGFF e delle amministrazioni, se si verificano problemi, si scarica tutto su questi precari.

Inoltre, le cause "ordinarie" di incendi sono in maggioranza
- la scarsa cura con cui i contadini (e i cittadini nelle seconde case) si puliscono i terreni, dando fuoco alle sterpaglie
- i pastori, che dopo l'incendio profittano dell'erba "novella", e gli sfugge di mano la cosa
- raramente c'è il dolo, e gli stagionali sono anche sospettati di appicare gli incendi per far cominciare prima la stagione degli incendi e così "incentivare" le amministrazioni a fare contratti di assunzione più lunghi. (questo vale per tutte le regioni, non solo per la Sicilia e, sempre se è vero, saprebbero comunque come creare incendi non devastanti, che sono pericolosi per chi li va a spegnere).

Ma quando c'è una campagna deliberata di piromania, non c'è numero che tenga:
i piromani che vogliono ottenere il massimo della distruzione sanno benissimo come aggirare la sorveglianza dei forestali, dove e quando appiccare in modo che la scoperta dell'incendio avvenga tardivamente (quando già infuria).

Se le strutture di avvistamento, allarme precoce e intervento rapido fossero operative e funzionanti si potrebbe contrastare meglio, ma qui si ritorna al discorso iniziale degli investimenti e infrastrutture: torri d'osservazione, radio, autobotti, elicotteri, jeep, centinaia di turni di sorveglianza h24... tutta roba che costa.

Infine: la Sicilia, per chi se ne fosse scordato, è ENORME.
20.000 non sono poi tanti, a meno che non siano uomini perfettamente addestrati e ben equipaggiati (nel qual caso magari ne basterebbero la metà). Cosa che gli stagionali NON sono. Spesso vanno armati solo di "frustoni" di amianto, una borraccia e dell'esca per contro-fuoco, e si spostano con le proprie auto.


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venezia63jr
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Scusate, cercavo il sito di CDC?
sapete dove e'?


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annibale51
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Caro makkia non tentare di giustificare un malcostume. E' solo questione di civiltà ed educazione. Mai sentito che in Germania ci sono i piromani, così in Francia, Austria, Svizzera, Svezia, Inghilterra e qualsiasi parte del mondo civile. Se vi è qualche cretino o malato che si diverte a dare fuoco ai suoi boschi questo viene isolato dai suoi vicini di casa e messo in condizione di non nuocere. Non è questione di addestramento, di mezzi, o di numero...solo questione di civiltà. Ripeto nessun soldo per le regioni che si divertono a violentare l' ambiente e distruggere risorse. Se poi vuoi dare un assegno di sussistenza ai siciliani magari questo peserebbe di meno per chi deve pagare se i siciliani stessi promuovessero il turismo o l' industria del legname su quei boschi che incendiano...


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MarioG
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E' in corso una disonesta campagna nazionale di diffamazione dei lavoratori forestali siciliani.

Grassetto mio...

Si dice che sono 23 mila senza dire che nessuno di loro compie 300 giornate di lavoro l'anno.

Eh si', signor Ancona, "si dice...".
Si dice anche anche che I rangers canadesi sono 5000 e penso che supergiu' facciano anche loro 300 giornate di lavoro all'anno, mica 30.000 ciascuno!
Ma in fondo quelli sono 10 milioni di km^2 facili, non sono impegnativi come i 25 mila siciliani
Eh, non e' difficile in queste condizioni fare "campagne"...
(Mannaggia al "pregiudizio antimeridionale"!)
Ancona, se smette di scrivere, forse fa loro un favore.


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20.000 forestali e la Sicilia prende fuoco? Significa che nn servono a niente...affari loro!

Occhio che non sono "guardie forestali". Sono lavoratori stagionali, assunti in via temporanea per aiutare le GGFF, sotto il cui controllo e coordinamento dovrebbero essere impiegati.
L'inefficacia è data dal fatto che sono IN SOSTITUZIONE di un costoso servizio di prevenzione e contrasto degli incendi.
Sono lavoratori "maquillage": se la stagione degli incendi (che è solo l'estate) dà risultati positivi è merito delle GGFF e delle amministrazioni, se si verificano problemi, si scarica tutto su questi precari.

Inoltre, le cause "ordinarie" di incendi sono in maggioranza
- la scarsa cura con cui i contadini (e i cittadini nelle seconde case) si puliscono i terreni, dando fuoco alle sterpaglie
- i pastori, che dopo l'incendio profittano dell'erba "novella", e gli sfugge di mano la cosa
- raramente c'è il dolo, e gli stagionali sono anche sospettati di appicare gli incendi per far cominciare prima la stagione degli incendi e così "incentivare" le amministrazioni a fare contratti di assunzione più lunghi. (questo vale per tutte le regioni, non solo per la Sicilia e, sempre se è vero, saprebbero comunque come creare incendi non devastanti, che sono pericolosi per chi li va a spegnere).

Ma quando c'è una campagna deliberata di piromania, non c'è numero che tenga:
i piromani che vogliono ottenere il massimo della distruzione sanno benissimo come aggirare la sorveglianza dei forestali, dove e quando appiccare in modo che la scoperta dell'incendio avvenga tardivamente (quando già infuria).

Se le strutture di avvistamento, allarme precoce e intervento rapido fossero operative e funzionanti si potrebbe contrastare meglio, ma qui si ritorna al discorso iniziale degli investimenti e infrastrutture: torri d'osservazione, radio, autobotti, elicotteri, jeep, centinaia di turni di sorveglianza h24... tutta roba che costa.

Infine: la Sicilia, per chi se ne fosse scordato, è ENORME.
20.000 non sono poi tanti, a meno che non siano uomini perfettamente addestrati e ben equipaggiati (nel qual caso magari ne basterebbero la metà). Cosa che gli stagionali NON sono. Spesso vanno armati solo di "frustoni" di amianto, una borraccia e dell'esca per contro-fuoco, e si spostano con le proprie auto.

quante stupidaggini, ma la più grossa è quella che la Sicilia è enorme!!!

Sicilia 25.711 Kmq = 25.000 guardie forestali
Canada 9.984.760 Kmq = 4.000 guardie forestali

e non dico altro!!!!!! meglio il silenzio! 😈


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makkia, evidentemente non è convinto di assumere miglior risultato rimanendo immobile anziché battere sulla tastiera.
La sibilla l'ha smascherato, si rassegni!
Probabilmente nell'alta estrazione patite le vertigini ed il cervello si obnubila. 😈


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makkia
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Caro makkia non tentare di giustificare un malcostume. E' solo questione di civiltà ed educazione. Mai sentito che in Germania ci sono i piromani, così in Francia, Austria, Svizzera, Svezia, Inghilterra e qualsiasi parte del mondo civile.

Non hanno neanche la mafia, però.
I "piromani" non sono "cretini o malati" psichiatrici, sono delinquenti con scopi precisi.

Non è questione di addestramento, di mezzi, o di numero...solo questione di civiltà.

No. E' più complesso di così. Ci sono incidenti (o disattenzione) ma c'è anche il dolo.
Gli incendi li hanno anche i paesi che chiami civili. E anche devastanti. E li hai senz'altro visti in TV.
E poi: altrimenti non avrebbero bisogno di ranger e forestali, ti pare?

Non è solo una questione di "educazione" e "civiltà". Ed è MOLTO una questione di organizzazione e mezzi.

Ripeto nessun soldo per le regioni che si divertono a violentare l' ambiente e distruggere risorse.

Veramente a Palermo il problema è che hanno tolto pascoli alla mafia, sui quali i mafiosi lucravano anche contributi europei.
Gli incendi sono una vendetta per questo.

Nel caso specifico.

Poi l'Italia "brucia" tutti gli anni, e non solo la Sicilia.
E il servizio anti-incendi è parecchio in disordine. I tagli li hanno subiti anche in quel comparto, che non era in buone condizioni neanche prima della crisi.
Io ho fatto volontariato anti-incendio più di vent'anni fa (nel parco del Circeo) e stavano "con le pezze al culo" anche allora.
E anche allora c'erano sprechi assurdi, mazzette e malcostume. Questo sì.
Ma ti ripeto che organizzazione e mezzi sarebbero indispensabili e invece sono carenti.

Il comparto è trattato con la solita politica italiana per l'ambiente: non si fanno investimenti strutturali, e poi si buttano montagne di soldi a casaccio quando arriva l'emergenza.


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makkia
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Sicilia 25.711 Kmq = 25.000 guardie forestali
Canada 9.984.760 Kmq = 4.000 guardie forestali
e non dico altro!!!!!! meglio il silenzio! 😈

E' davvero meglio, visto che dei loro 10 milioni di kmq, 5.000 se li sono appena persi in un incendio devastante (che nei "paesi civili" mi si dice non accadono). Giusto a maggio.
E' un quinto di Sicilia che gli è andato a fuoco, con una città di 80.000 abitanti evacuata totalmente e il 10% delle abitazioni distrutte.
Si stima che potrebbe diventare la più costosa calamità della storia canadese.

Facciamo come in Canada, coi suoi 4.000 ranger?

Nel 2011 fu ancora più grande (7.000 kmq). Negli anni '50 15.000 kmq.

Rifletterei anche sul fatto che hanno una densità di 4 abitanti per Kmq, contro i 200 della Sicilia. Magari si possono permettere di perdere qualche migliaio di kmq di taiga disabitata.

Almeno, IO rifletterei. Tu fai pure un'altra sparata del cazzo.
Oh, scusa, dimenticavo: !!!!!!!


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