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Direttiva Equitalia su Rateazione: limiti e pericoli


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Da: ADUSBEF Delegazione Lazio Centro-Nord

La procedura ufficiale per la rateazione del debito INPS è espressa nella direttiva di Equitalia spa a firma del suo amministratore delegato, Attilio Befera, con data 13 Maggio 2008 (DSR/NC/2008/017). La rateazione potrà essere concessa solo in caso di dimostrata “temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica”. Viene da domandarsi, nel caso di situazione di difficoltà “permanente”, se tale divisione in rate sia ancora garantita.

Nel documento, il quale è stato redatto a causa delle molte richieste di rateazione pervenute, si legge espressamente che la divisione in rate verrà stabilita, innanzitutto, secondo due classi di debito: per debiti inferiori ai 5000 euro (le rate non potranno essere più di 36) e per debiti superiori ai 5000 euro (le rate potranno arrivare fino a un massimo di 72).

Nel primo caso il contribuente dovrà semplicemente presentare una richiesta motivata. La rateazione avverrà seguendo un rapporto fra rate e importo del debito che vedrà una ulteriore divisione in 18 rate per gli importi che non superino i 2000 euro; 24 rate per importi compresi fra i 2001 euro (quel unico euro fa evidentemente una differenza enorme…) e i 3500 euro; infine per importi da 3501 euro a 5000 euro si potrà avere una divisione in 36 rate.

Per quanto riguarda, invece, i debiti superiori ai 5000 euro (ovverosia dai 5001 euro in poi) Equitalia spa fa una ennesima classificazione: da una parte abbiamo le persone fisiche, le ditte individuali, le imprese minori e tutti gli altri soggetti in “regimi fiscali semplificati”. Dall’altra parte abbiamo le società di capitali, le cooperative, le mutue assicuratrici e le ditte individuali, però in “contabilità ordinaria”.

I primi dovranno inviare istanza di rateazione, a cui dovranno allegare l’ISEE, ovvero la situazione reddituale equivalente di tutto il nucleo familiare, che dovrà essere elaborato unicamente dal CAF, dal Comune o da un’altra amministrazione pubblica e che eroga prestazioni sociali agevolate. Equitalia spa utilizzerà il dato fornito dall’ISEE e, unitamente, prenderà in considerazione anche l’entità del debito che sarà calcolata al netto di eventuali sgravi fiscali o di pagamenti parziali e senza tenere in considerazione interessi di mora oppure aggi o anche spese esecutive.

Ora: siamo molto poco convinti che i dati forniti dallo ISEE costituiscano un indice valido ad identificare “il reddito” e neppure che il principio del cumulo del reddito familiare stesso non costituisca una violazione dell’articolo 3 della Costituzione. In più questo indice in particolare, è comprendente anche del valore catastale della prima casa (che è da considerarsi un bene primario) e questo non costituisce in realtà un reddito esigibile.

Per i secondi, invece, Equitalia spa fa riferimento direttamente alla Legge Fallimentare per stabilire la temporanea situazione di difficoltà economica. Ciò che va individuato, per poter stabilire il numero di rate da concedere è l’effettiva capacità dell’impresa di adempiere al debito dati i mezzi economici di cui dispone. Equitalia spa, dunque, utilizzerà l’ “Indice di Liquità”, calcolato con il rapporto:

Indice di Liquidità = Liquidità immediata + Liquidità Differita/Passività Correnti

In verità, l’Indice di Liquidità sembra essere adatto solo alle Società di Capitali, in quanto solo queste possono avere un reale controllo della liquidità, caratteristica, invece, che non appartiene alle piccole s.r.l. familiari, oppure alle persone fisiche, per le quali sarebbe, al contrario, da prendere in considerazione la sola esposizione bancaria, altrimenti il risultato non potrà che essere il solito: ovverosia la penalizzazione delle persone normali, in quanto se queste mancassero proprio di liquidità, si vedrebbero rifiutata la rateazione, e se, invece, la ottenessero, ma risultassero morosi anche solo di una rata, perderebbero tale concessione.

Tutto questo si traduce in una mera incapacità reale di recuperare i crediti, con conseguenti danni arrecati allo Stato. E su questo argomento si tornerà in maniera più approfondita.

Il soggetto potrà essere ritenuto in situazione di temporanea difficoltà quando l’Indice di Liquidità sarà minore a 1.

Questo valore, però, non sarà sufficiente per stabilire se il soggetto richiedente rateazione ne sia in diritto o meno. Equitalia, a questo punto, calcolerà un ulteriore indice detto “Alfa” che sarà così ricavato:

Indice Alfa = Debito Complessivo/ Valore della Produzione x 100.

Tale indice dovrà risultare maggiore di 4 e, come si legge nella direttiva, si avranno altre divisioni in classi che riportiamo:

- Per Alfa compreso tra 4 e 7: massimo 18 rate

- Per Alfa compreso tra 7 e 10: massimo 36 rate

- Per Alfa superiore a 10: massimo 72 rate

Ora: nei fatti questa divisione certosina non avviene ancora. Nella realtà succede che chi si veda recapitare tali cartelle, magari per debiti INPS con un obbligo di pagamento entro 60 giorni (cartelle che spesso arrivano con forti ritardi, per qualsiasi cifra si stia parlando) ed ovviamente, chieda la rateazione per riuscire a pagare il debito e non vedersi apporre ipoteca sulla casa o sulla proprietà, si trova, invece, di fronte a una sorta di muro.

Grazie al cosiddetto “Decreto Mille proroghe” (248/07), entrato in vigore a fine febbraio, si può dilazionare il debito fino a 6 anni (quindi le famose 72 rate), ma, già da come possiamo percepire fino ad ora, non è così scontata una dilazione del genere. Chi si recasse in una sede di Equitalia spa per chiedere una divisione in 72 rate, si vedrebbe subito richiedere sull’unghia un dodicesimo dell’intero debito, facendo riferimento in questo modo alla vecchia procedura per i debiti INPS, dunque quella prima del Milleproroghe.

Alcuni impiegati agli sportelli delle sedi Equitalia, non sanno ancora come far fare una richiesta ufficiale e ripiegano su una autocertificazione che attesti la situazione di difficoltà economica. Per questi dipendenti la procedura continua a rimanere ancora oscura.

Un ultimo problema, poi, riguarda non tanto il discorso dei debiti maggiori di 5000 euro, quanto quello dei debiti maggiori di 50.000 euro. Infatti in questo caso, per via di un meccanismo innescato dal Milleproroghe, bisognerebbe fare riferimento anche all’Agenzia delle Entrate. Questa, nonostante la procedura del recupero del debito sia di competenza di Equitalia spa, pare che abbia l’ultima parola sulle fideiussioni in quanto le garanzie fideiussorie sono obbligatorie anche per i contributi previdenziali.

Francesca Lippi per ADUSBEF Delegazione Lazio Centro-Nord


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