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Capitalismo speculativo finanziario: fascismo del XXI sec.

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Rosanna
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Cara Rosanna, felice di darti del tu. Le davo del Lei perchè si usava così, una volta, con le signore, non per "dietrologie neolinguistiche".
Semmai educazione "vetero".
Allora, per stare sul tema in modo semplice: io non difendo niente anche perchè non mi pare la sede adatta anche se volessi.
Ho solo detto che il "fascismo" lo infilano ovunque a sproposito e anche in questo caso c'entra "come i cavoli a merenda".
P.S. Sul fatto che

non esiste più il reato di opinione

TI consiglierei di informarti prima di scrivere.
Resta sempre un discreto metodo, oltre a quello del copia-incolla, of course.

Carissimo mincuo, credo che tu faccia un po' di confusione, comunque mi avvalgo dell'intervento di un mio amico avvocato Marco Mori, che in questo testo accusa duramente Napolitano, eppure per questo non è stato né denunciato, né arrestato, né processato.

Io credo che se fosse vissuto in epoca fascista e avesse detto le stesse cose di Mussolini, la vicenda sarebbe finita diversamente:

L’art. 278 c.p. “Offese all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica” dispone: “Chiunque offende l’onore o il prestigio del Presidente della Repubblica, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”

Trattasi di un reato doloso eppertanto per la sua consumazione necessita della volontarietà della condotta criminosa. Ovvero nella volontarietà, seppur generica, di offendere il Presidente della Repubblica. Altresì richiede che ovviamente non venga esercitato un legittimo diritto di critica o che le offese mosse riguardino l’attribuzione di fatti determinati realmente commessi (exceptio veritatis). Se dicessi, ad esempio, che il Presidente della Repubblica ha rapinato una banca, ed il fatto risultasse essere stato realmente commesso, ovviamente non sarei punibile.

È cronaca di questi giorni la condanna, in primo grado, di Francesco Storace per aver definito “indegno” il Presidente della Repubblica. Storace, tuttavia, non aveva semplicemente utilizzato il termine in questione, ma aveva altresì motivato le ragioni per cui il Presidente era definito con tale termine, così esprimendo una fortissima (ma legittima) critica al suo operato. La valutazione di Storace rientrava dunque pienamente nel diritto di critica, anche aspra, che ogni cittadino può esercitare contro i membri delle istituzioni.

I reati di vilipendio sono oggettivamente di dubbia legalità posto che la libertà di espressione è un principio supremo della democrazia. Tuttavia la Corte Cost., nel pronunciarsi sulla questione, ha già avuto modo di considerare legittima la punizione della fattispecie ritenendo che anche il diritto all’onorabilità delle cariche istituzionali sia meritevole di tutela di rango costituzionale.

Ovviamente in presenza di conflitti tra diritti di rango costituzionale è però sempre necessario contemperare le opposte esigenze in gioco e dunque scendere nel merito dell’asserita offesa pronunciata.

Mai nella storia repubblicana si era stati in presenza di un Presidente così motivatamente criticabile. Chi scrive, ad esempio, ritiene Napolitano direttamente responsabile di gravi reati per aver, a più riprese, collaborato attivamente allo smantellamento della personalità giuridica dello Stato. Di tale posizione si è detto compiutamente in altri articoli ed in particolare nella denuncia penale che ho pubblicato e realmente depositato in Procura.

Orbene, se in perfetta buona fede, dichiaro, come ho più volte fatto, che Napolitano è un “traditore” della nostra Costituzione e della nostra Patria, argomentando compiutamente, non commetto alcun reato. Ovviamente sarei pronto a dimostrarlo in un processo se qualche pubblico ministero intendesse, erroneamente, incriminarmi per ciò che dico.

La fattispecie penale punisce pacificamente la volontà di offendere onore e prestigio del PdR ma deve necessariamente essere interpretata compatibilmente con il dettato Costituzionale ovvero secondo quella che in dottrina e giurisprudenza viene usualmente chiamata “interpretazione costituzionalmente orientata”. Laddove si esprime un giudizio motivato su circostanze concrete e documentate, peraltro corrispondenti a verità, non potrà trovare spazio alcun rilievo di responsabilità penale e ciò esattamente come avviene per i reati di diffamazione ed ingiuria. Diversificare le cause di non punibilità delle fattispecie di vilipendio e di diffamazione ovviamente creerebbe un’evidente violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.).

Inoltre, data la natura dolosa del reato in esame, se le circostanze da me elencate dovessero essere confermate, non tanto in fatto (sono palesi sul punto), ma nelle conseguenze giuridiche che da tale fatto scaturiscono, sarebbe Napolitano, come doveroso, a dover finire sotto processo. Non si potrebbe parlare di offesa ad onore e prestigio del PdR poiché lo stesso non sarebbe leso dall’attribuzione di fatti reali determinati, fatti per i quali vale dunque sia il diritto di cronaca (riconoscibile a qualunque cittadino) che quello di critica, nonché l’exceptio veritatis.

Pertanto l’onore ed il prestigio del PdR non possono essere lesi definendo lo stesso un “traditore” di Patria e Costituzione allorquando si è realmente in presenza di circostanze che possono ampiamente ricomprendersi proprio nella fattispecie di alto tradimento come rivendica lo scrivente. La stessa costituzione usa il termine “tradimento”, ergo tale termine può essere conseguentemente utilizzato dato il suo significato giuridico. L’incriminazione del PdR è dunque un diritto costituzionalmente tutelato al pari della tutela stessa del suo onore e del suo prestigio.

Onore e prestigio non sono sussistenti in chi tradisce il dettato costituzionale, indi è lecito affermare che di fronte ad un Presidente della Repubblica che chiede specificatamente e reiteramente di cedere sovranità nazionale esiste un pieno e totale diritto di segnalare la macroscopica violazione da parte di qualsivoglia cittadino in tutte le sedi, anche in quelle meramente informative.

Ad avviso di chi scrive è Napolitano stesso, con la sua assurda richiesta di smantellare la nazione e di asservirla ad interessi stranieri, a ledere costantemente l’onore ed il prestigio della nostra Repubblica che malauguratamente rappresenta.

Napolitano dunque è, e resta, il peggior presidente della storia repubblicana (sacrosanta espressione del legittimo diritto di critica dell’esponente). Mai si è visto nella storia un PdR chiedere intenzionalmente di cedere la sovranità nazionale a terzi, infischiandosene del fatto che, ex art. 1 Cost., detta sovranità non gli appartiene affatto, ma appartene al popolo.

Inoltre si rammenta che tra i doveri costituzionalmente tutelati di ogni cittadino rientra anche quello di difendere la patria: “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” (art. 52 Cost.)

Dunque, nanti a richieste palesemente ostili alla Patria, come quella di cedere la sovranità nazionale, sarebbe grave omettere di attivarsi pubblicamente come la Costituzione impone. Dunque ciò che io con orgoglio, e senza timore delle conseguenze sostengo, risulta il mero rispetto di un dovere di rango costituzionale. Ho piena fiducia nella Magistratura quale unico potere dello Stato che può ancora salvare il paese dalla catastrofe.

La giurisprudenza peraltro conforta ampiamente la visione dello scrivente: “La previsione di reato di cui all’art. 278 c.p. (offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica) manifestamente non si pone in contrasto con gli artt. 3, 21, 24, 25, comma secondo, e 111 della Costituzione e può essere integrata da affermazioni che, esulando dai limiti del legittimo diritto di critica, abbiano (valutate nell’ambito dell’intero contesto in cui sono contenute) carattere insultante, ingiurioso e ridicolizzante”. Cass. Pen. n. 12625/2004.

http://www.studiolegalemarcomori.it/napolitano-vilipende-la-repubblica/


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mincuo
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Evidentemente anche tu hai qualche problema con la lingua Italiana. Tu hai scritto che " non esiste più il reato di opinione" non una sua fattispecie.
Invece di parlare di confusione, quando scrivi vedi di sapere o almeno capire quello che scrivi, o meglio copi-incolli, visto che di tuo non è che zampilli un granchè di memorabile mi pare.
Hanno appena (tra parentesi) approvato una legge pochi giorni fa a riguardo....


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Rosanna
Famed Member
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Evidentemente anche tu hai qualche problema con la lingua Italiana. Tu hai scritto che " non esiste più il reato di opinione" non una sua fattispecie.
Invece di parlare di confusione, quando scrivi vedi di sapere o almeno capire quello che scrivi, o meglio copi-incolli, visto che di tuo non è che zampilli un granchè di memorabile mi pare.
Hanno appena (tra parentesi) approvato una legge pochi giorni fa a riguardo....

Carissimo mincuo, il reato di opinione non esiste più, come puoi dedurre da quello che ti ho postato, diversamente l'avvocato Marco Mori sarebbe stato denunciato, ma diversa è l' "opinione", dal "vilipendio", dalla "diffamazione", dal "negazionismo".

Dice Marco: "Orbene, se in perfetta buona fede, dichiaro, come ho più volte fatto, che Napolitano è un “traditore” della nostra Costituzione e della nostra Patria, argomentando compiutamente, non commetto alcun reato. Ovviamente sarei pronto a dimostrarlo in un processo se qualche pubblico ministero intendesse, erroneamente, incriminarmi per ciò che dico."

Quindi non è reato esprimere un giudizio critico, un'opinione critica, anche dura e "offensiva" nei confronti addirittura del Presidente della Repubblica, se documentata e motivata, perché esiste la Costituzione italiana, art. 21:

"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione."

Quindi carissimo, "il reato di opinione" non esiste più, perché se ancora sussiste sulla carta, non ha alcun valore legale.

Certo questa libertà d'espressione è durata dal dopoguerra ad oggi, non è detto che le cose non possano cambiare in peggio, anzi io credo proprio proprio che cambieranno, dato che si è affermata un'epoca di autoritarismo neoliberista e fondamentalista.

Io poi "copio e incollo" per "documentare" la mia tesi e le mie argomentazioni, quello che si fa nei saggi quando si citano autori ed opere. Ma visto che non ti piace il mio modo di dialogare, non ti disturberò più.

Buon proseguimento !!


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mincuo
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Magari leggi qualcosa sul "negazionismo" come lo chiamano gli ignoranti.
E' stato scritto parecchio, sotto il profilo giuridico, e non solo qui.
Forse ci arrivi anche tu. Forse no però.
"La Repubblica" ti avrà detto che "è diverso".


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@Nat

Con un linguaggio meno criptico, forse la discussione ne guadagnerebbe.

Hai ragione Pietro, scusami, ma la questione è enorme e non mi andava di "impelagarmi" in una discussione potenzialmente infinita.
Circa la speculazione cerca informazioni ad esempio su “South Sea Company” (1711) o su Compagnie du Mississippi (Company of the West o Company of the Indies)”, Banque Générale Privée e John Law. Un riferimento può essere Charles Kindleberger (uno dei migliori ma ce ne sono tanti).
Secondo, io non contesto gli eccellenti risultati ottenuti dal Terzo Reich fra il 1933 ed il 1936 (alla faccia del New Deal di Roosevelt!), vedi J.K. Galbraith, J.A. Garraty, N. Ferguson, G.A. Craig, A.J.P. Taylor, ecc ecc. Diciamo che non sarei così netto nei giudizi sia sulla politica economica tedesca che sulla figura (ed i meriti) di Schacht. Credo che sia un errore fin troppo comune tracciare dei confini fra "finanza" e “tutto il resto”, sempre e comunque. “Dio vive nei dettagli” diceva qualcuno.


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MM
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Legge 24 febbraio 2006, n. 85

"Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006

Art. 1.

1. L’articolo 241 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 241. - (Attentati contro l’integrità, l’indipendenza e l’unità dello Stato). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni.

La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche».

Art. 2.

1. L’articolo 270 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 270. - (Associazioni sovversive). – Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento».

Art. 3.

1. L’articolo 283 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 283. - (Attentato contro la Costituzione dello Stato). – Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni».

Art. 4.

1. L’articolo 289 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 289. - (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali). – È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:
1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni».

Art. 5.

1. L’articolo 292 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 292. - (Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato). – Chiunque vilipende con espressioni ingiuriose la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. La pena è aumentata da euro 5.000 a euro 10.000 nel caso in cui il medesimo fatto sia commesso in occasione di una pubblica ricorrenza o di una cerimonia ufficiale.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato è punito con la reclusione fino a due anni.
Agli effetti della legge penale per bandiera nazionale si intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali».

Art. 6.

1. L’articolo 299 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 299. - (Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero). – Chiunque nel territorio dello Stato vilipende, con espressioni ingiuriose, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o un altro emblema di uno Stato estero, usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con l’ammenda da euro 100 a euro 1.000».

Art. 7.

1. L’articolo 403 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 403. - (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone). – Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto».

Art. 8.

1. L’articolo 404 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 404. - (Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose). – Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.

Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all’esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni».

Art. 9.

1. All’articolo 405 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa»;

b) alla rubrica, le parole: «del culto cattolico» sono sostituite dalle seguenti: «del culto di una confessione religiosa».

Art. 10.

1. L’articolo 406 del codice penale è abrogato.

2. Al libro secondo, titolo IV, capo I, del codice penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: «DEI DELITTI CONTRO LE CONFESSIONI RELIGIOSE».

Art. 11.

1. All’articolo 290, primo comma, del codice penale, le parole: «con la reclusione da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».

2. All’articolo 291 del codice penale, le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000».
3. All’articolo 342 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «con la reclusione fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 5.000»;

b) al terzo comma, le parole: «è della reclusione da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è della multa da euro 2.000 a euro 6.000».

Art. 12.

1. Gli articoli 269, 272, 279, 292-bis e 293 del codice penale sono abrogati.

Art. 13.

1. All’articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;»;

b) alla lettera b), la parola: «incita» è sostituita dalla seguente: «istiga».

Art. 14.

1. All’articolo 2 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pe
na detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell’articolo 135».

Art. 15.

1. Alle violazioni depenalizzate dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.


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Per quanto riguarda il resto:

DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE
D’INIZIATIVA DEI SENATORI AMATI ED ALTRI
Art. 1.
1. All’articolo 3, comma 1, della legge 13
ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni,
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) con la reclusione fino a tre anni
e con la multa fino a 10.000 euro chiunque
pone in essere attività di apologia, negazione,
minimizzazione dei crimini di genocidio,
dei crimini contro l’umanità e dei crimini
di guerra, come definiti dagli articoli
6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale,
ratificato ai sensi della legge
12 luglio 1999, n. 232, o propaganda idee,
distribuisce, divulga o pubblicizza materiale
o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche
telematico, fondati sulla superiorità o sull’odio
razziale, etnico o religioso, ovvero, con
particolare riferimento alla violenza e al terrorismo,
se non punibili come più gravi
reati, fa apologia o incita a commettere o
commette atti di discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche
mediante l’impiego diretto od interconnesso
di sistemi informatici o mezzi di comunicazione
telematica ovvero utilizzando reti di
telecomunicazione disponibili».

NUOVO TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

1. All’articolo 3 della legge 13 ottobre
1975, n. 654, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole:
«ovvero istiga» è inserita la seguente:
«pubblicamente»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole:
«, in qualsiasi modo, istiga» è inserita
la seguente: «pubblicamente»;
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere
a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata
se la propaganda, la pubblica
istigazione e il pubblico incitamento si
fondano in tutto o in parte sulla negazione
della Shoah ovvero dei crimini di genocidio,
dei crimini contro l’umanità e dei
crimini di guerra, come definiti dagli articoli
6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale,
ratificato ai sensi della legge 12
luglio 1999, numero 232».
2. All’articolo 414, primo comma, numero
1, del codice penale la parola: «cinque»
è sostituita dalla seguente: «tre».


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