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CICR: manovra delle Banche contro la legge antiusura


federicolippi
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In questi giorni, esaminando una pratica, ho trovato una lettera circolare del Credito Italiano, oggi UniCredit Banca, che qui allego, riguardante la comunicazione alla Clientela su come la Banca si sia adeguata alla ormai famosissima “Delibera CICR del 9/02/2000”, e vi dico che, ancora una volta, mi sono potuto confermare che è i questo modo che nascono gli “usi bancari”, e grazie a questo sistema ci si ritrova ad abrogazioni di fatto, e non normative, di Leggi imperative dello Stato.

E questo meccanismo è sempre il solito: quando viene creata una cosa buona, ma questa è scomoda, la si distrugge!

Questo meccanismo discende da una antica tradizione delle associazioni a scopo mafioso: quando si evidenzia una persona onesta, ma scomoda, la si elimina!

Lasciamo perdere ora queste elucubrazioni e rientriamo nel merito dell’argomento.

Il 1/09/1993 con Decreto Legislativo n°385 è stato reso norma il Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia che prevedeva alcune regole, ma volenti o nolenti, peccava in altre allo scopo di consentire ulteriori futuri spazi al settore del Credito, tra cui la istituzione del CICR, Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio, avente come esclusivo scopo “l’alta vigilanza in materia di credito e tutela del risparmio” (attività già svolta dalla Vigilanza della Banca di Italia) costituito da una parte importante del Parlamento come il Ministro del Tesoro che lo presiede, quello del Commercio con l’Estero, il Ministro per il Coordinamento delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministro delle Finanze, quello delle Industrie, quello del Commercio ed Artigianato, il Ministro dei Lavori Pubblici e quello per le Politiche Comunitarie, Comitato che “delibera” su indirizzi generali riguardanti le materie di pertinenza.

Al CICR partecipa (quindi può essere ascoltato il suo parere, ma non può votare) anche il Governatore della Banca d’Italia.

Ma sempre a termini di dettp D.Lgs. 385/93, il CICR poteva emettere delle semplici “Delibere”, contenenti indicazioni, suggerimenti ed opportunità per svolgere l’alta vigilanza in materia di credito e tutela del risparmio, consone al proprio mandato, Delibere che poi dovevano essere formalizzate con Decreti del Ministro del Tesoro, ovvero, in alternativa, il Ministro del Tesoro adottava con Decreti provvedimenti, con facoltà (e non obbligo) di sottoporli preventivamente al CICR che, essendo una Istituzione, poteva essere sostituita dallo stesso Ministro, il quale ne avrebbe data “notizia” al CICR: il CICR cioè rappresentava esclusivamente quel riferimento dal valore di semplice consulenza.

Ma molte mancate precisazioni, imperfezioni o dimenticanze di questa norma si sono rivolte contro il Settore del Credito, con l’emanazione da parte del Parlamento della Legge 7/03/1996 n°108, cosiddetta Antiusura, che pone finalmente un preciso limite oltre il quale obiettivamente si manifesta il reato, misura fino ad allora del tutto aleatoria (secondo vecchie dottrine e opinioni giurisprudenziali, pari al 50% annuo, che. Senza possibilità di dubbio, rappresentava sicuramente usura).

Con tale Legge, inoltre, si modifica l’art.644 del Codice Penale con dei chiarimenti integrativi che diventano pesantissimi e pericolosi per Banche, cosiddetti Banchieri e Fondazioni ai quali, ingordi, non basta vivere di guadagni su investimenti propri col denaro altrui, che non solo costa nulla, ma anzi permette di essere remunerati per utilizzarlo a favore (si possono verificare guadagni dal 29 al 56% all’anno ed oltre, a seconda degli investimenti privi di rischi; c’è sempre, altrimenti, il sistema dell’emissione di bonds, giochi di borsa e di cambio, cartolarizzazioni, operazioni tipo “may way” e “for you”), ma debbono anche essere liberi di applicare Anatocismo in Progressione Geometrica, in violazione delll’art.1283 c.c.

Quindi, allo scopo di tentare di annientare la Legge “antiusura”, si è prima provveduto col Decreto Legislativo 4/08/1999 n°342 ad apportare modifiche al suddetto D.Lgs.385/93, con l’intenzione di agevolare il Settore del Credito, disponendo maggiore operatività deliberativa e propositiva al CICR, che, ai sensi dell’art.25 di tale D.Lgs.342/99, assume la facoltà di “stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi (ANATOCISMO)”, e fortunatamente, in modo limitato, grazie ad una dichiarazione di INCOSTITUZIONALITA’ per eccesso di delega in ordine al 3° comma di tale articolo, volto ad assicurare validità ed efficacia alle clausole di capitalizzazione degli interessi inserite nei contratti bancari stipulati anteriormente alla entrata in vigore della nuova disciplina.

Ma facciamo un passo indietro.

La Francia, Paese che noi Italiani abbiamo preso l’abitudine di scopiazzare alla maniera nostra, con Legge 28/12/1966 n°1010, aveva già preso in considerazione concretamente il fenomeno dell’usura, inserendo in tale legge tutte le formule in quello Stato applicate dal Settore del Credito Francese, definendo in TNA (Taux Nominal Annuel = Tasso Nominale Annuo), il TAE (Taux Annuel Effectif = Tasso Annuo Effettivo), utilizzato esclusivamente per l’elaborazione dei piani di ammortamento ad interesse composto col sistema ad andamento progressivo (già da tempo utilizzato in Italia sulla base del semplice TNA, divenuto poi TAN), la cui formula è:

Che tale legge imponeva di indicare nei contratti per mettere al corrente il Cliente del reale tasso che avrebbe sostenuto col frazionamento periodico k diverso da quello annuale (k = 1).

Altro dato obbligatorio da fornire era l’IdC (Indice du Cout = Indice di Costo) che era calcolato al momento della concessione del prestito ed era comprensivo di tutte le spese note, nessuna esclusa, previste dal contratto e dipendenti dal rimborso del prestito, che era:

Ovvero

Poi, seguendo la Direttiva dell’88 della vecchia CEE, che trattava anche le operazioni con possibilità di ricostruzione e di utilizzo del credito accordato, con Legge 89/89, modificativa della precedente, ed inserita nel Code de la Consommation (= Codice del Consumo) del 1993, la Francia rettificava la formula prendendo in considerazione i cosiddetti “Numeri Bancari” che sono determinati dalla formula

Per cui la precedente diventava:

Sulla base della formula finanziaria per il calcolo degli interessi scalari:

Ora, secondo l’aggiornamento del 1989, la medi degli IdC, per ciascuna tipologia di credito che una Banca applicava al migliore cliente o al nuovo, costituiva e costituisce il TEG (Taux Effectif Général = Tasso Effettivo Generale), e tutti questi TEG venivano e vengono comunicati alla Banca Centrale perché ne possa fare una media fra tutti i campioni, media che sarà chiamata TEGM (Taux Effectif Général Moyen = Tasso Effettivo Generale Medio).

Sempre per la Francia, come per l’Europa, il TAEG (Taux Annuel Effectif Global = Tasso Anno Effettivo Globale) era ed è quel tasso che invece risulta comprendendo nella voce ONERI della formula dell’IdC, per ciascuna operazione, anche tutti quegli altri oneri che al momento della concessione del prestito non potevano essere conosciuti, perché variati od intervenuti nel tempo, come gli interessi di mora e tutte quelle altre voci di
addebito susseguenti il servizio del prestito, tra cui le assicurazioni a garanzia di ogni tipo, le spese eventuali di protesto (dipendenti dall’ammontare delle parcelle notarili presso professionisti scelti dalla banca), e da tutte quelle eventuali commissioni, nonché gli interessi derivanti dagli eventuali cosiddetti “giorni valuta”, che alcune banche addebitano, senza escluderne nessuna, per cui la formula del TAEG venne espressa nel modo seguente:

Invece in Italia, ove il Settore del Credito costituisce un irriducibile “Governo ombra del Paese”, non eletto da alcun cittadino, quindi corrispondente ad una Dittatura di stile mafioso, che vive e sperpera come parassita, di investimento del denaro altrui a costo zero, si è provveduto dopo ben 27 anni (1/09/1993) solo ad aggiornare malamente quello che volgarmente si chiama Testo Unico Bancario, non solo assegnando più spazio al Settore, ma creando, a latere del Parlamento, un Ente a sostegno delle politiche del Settore, che si trovasse lì per correggere il tiro in caso di errori valutativi che si sarebbero potuti scoprire successivamente.

Infatti ai sensi dell’art.122 del T.U.B., che già definisce chiaramente che “il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso”, e precisa che “Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito” (come poi riconfermato dal 5° comma dell’art.1 della Legge 108/96), secondo la reale dizione della Direttiva della vecchia CEE che aveva già imposto la formula per tale calcolo uguale per tutti i Paesi Europei, è stato possibile finalmente riempire la voragine legislativa emettendo la Legge antiusura, indubbiamente perfettibile, ma che già, al contrario di ciò che fece la Francia nel 1989, che misurò il tasso soglia nel TEGM maggiorato di 1/3, detta Legge nostra lo misurò nel TEGM maggiorato della metà, cioè ½, e permettendo al Settore di spaziare a piacimento e con sicurezza.

E già la Francia si trovava fuori della media degli altri Paesi che prevedevano invece una maggiorazione variabile tra 1/5 ed 1/6!

Ma noi Italiani, che fondamentalmente siamo cattofasciocomunisti, abbiamo nel DNA la mania di “essere sempre più realisti del Re!”, mania che il più delle volte danneggia principalmente noi stessi piuttosto che i nostri avversari.

Infatti in Italia, la formula del TAEG è stata tradotta da un ASINO e MAGICAMENTE SI E’ TRASFORMATA IN:

Permettendo una confusione di terminologia catastrofica tra i termini indicati dalla CEE tra TEG e TAEG, e quindi perdendo completamente il principio che il TEG, come l’IdC, sono calcolati “ex ante” ed il TAEG “ex post”.

Tanto per fare un esempio:

'"

    n".self::process_list_items("'.str_replace('
    ', '', 'ipotizziamo che siano il CREDITO ACCORDATO 10.000, gli INTERESSI 5.000, gli ONERI 1.000, su un arco di tempo di 5 anni sarebbero 1825 giorni, per cui i NUMERI BANCARI sarebbero 182.500.').'")."n

"'

Con il TAEG calcolato con la formula europea, avremmo:

Mentre con la formula ITALIANA, avremmo:

Teoria sostenibile?

Questo maggiore spazio concesso, senza ricompensa al cittadino che si è trovato in tal modo ad impattarsi ancora una volta in una beffa oltre che all’inganno, permettendo l’USURA LEGALIZZATA, ci ha condotti a farci governare in modo che nel 1999, a distanza di 2 anni e mezzo dalla Legge 108/96, con il citato D.Lgs.342 abbiamo concesso alla struttura denominata CICR di stabilire se e come fosse possibile DEROGARE dall’art.1283 del Codice Civile che vieta l’ANATOCISMO.

Questa struttura non è stata fondata dalla Costituzione né tantomeno da decisioni democratiche della cittadinanza, ma in nome di una oligarchia delle lobbies bancarie che, evidentemente, col recondito appoggio di una parte del Parlamento per intuibili motivi ( una campagna elettorale costa non poco per un misero mortale, e figuriamoci quanto una campagna di proselitismo) di fatto rappresenta il vero ed unico potere avente diritto a legiferare, indirizzare la giustizia, a governarci nel modo più consono ad una associazione di stampo mafioso, servita da una minoranza di mini e maxi criminalità ottusa, e peggio sorda anche ai propri stessi interessi, e da una miriade di gente che deve mettere il cappello dove vuole il padrone.

Andiamo per ordine.

In altro articolo spiegai come nacquero le banche e cosa rappresentasse l’Usura nel passato: era tutto ciò che veniva richiesto oltre il capitale prestato.

Ma, mentre le prime vere Banche gestivano soldi altrui e si limitavano a percepire solo ed esclusivamente la remunerazione del servizio prestato, col passar del tempo, i cosiddetti banchieri, oltre ad utilizzare denaro proprio, cominciarono ad utilizzare anche il danaro dei depositanti, fin a giungere ai tempi nostri in cui le Banche utilizzano esclusivamente denaro di terzi, prestando 9 soldi senza limitazioni alcune ed approfittandosi dell’articolo 1834 c.c . che recita : “ Nei depositi di una somma di denaro presso una banca, questa ne acquista la proprietà ed è obbligata a restituirla nella stessa specie monetaria, alla scadenza del termine convenuto ovvero a richiesta del depositante, con l’osservanza del periodo di preavviso stabilito dalle parti o dagli usi ( il riferimento agli usi non è più ammesso e si intende nullo e quindi non apposto,ai sensi del Testo Unico bancario e sentenze varie di Cassazione ; ma vedremo prima o poi intervenire il CICR per correggere anche questo nuovo principio, certamente non gradito al Settore)”

Questo articolo del codice trasferisce, a partire dal momento del deposito, addirittura la proprietà del denaro versato dal reale proprietario alla Banca stessa, la quale con quei soldi ci fa quel che vuole, senza alcuna possibilità, da parte del depositante, non solo di partecipare ai guadagni che la banca fa su questi ( come detto , si aggira senza alcun rischio, dal 29 al 56% all’anno, sgonfiato poi nei bilanci grazie a spese ed oneri improvvisati occasionali, ed altri artifici studiati ad arte, per pagarci il minimo delle tasse ), ma il massimo è rappresentato dal fatto che costui deve anche pagare la Banca per farla guadagnare sui propri soldi.

Insomma, è come se il vicino mi affidasse le chiavi della propria casa ed io ne assumessi per questo fatto la proprietà utilizzandolo a mio piacimento per i miei personali intrallazzi, magari anche reati, senza dovergliene dare conto, ma restassi obbligato a restituirgli semplicemente una copia delle chiavi a sua richiesta, ma pretendendo il preavviso, facendomi anche pagare il servizio di deposito chiavi e dichiarandomi non responsabile di eventuali danni emergenti nella casa!

Se poi la Banca non rientra di eventuali investimenti sbagliati, bene , “cartolarizza” i crediti che vanta nei confronti dei terzi mal finanziati e li cede prima a società spesso fantasma per alzare il prezzo,e arriva poi tramite queste a cederli anche ai privati, i quali rassicurati magari dalla Banca stessa sulla bontà dell’investimento, forniranno a questa denaro contante per quel credito fasullo che non avrà mai modo di recuperare ( vediamo i casi di Bond Argentini, Cirio, Parmalat, Giacomelli, e chi sa quanti altri già in corso, ma non ancora noti e quanti in futuro).

A fronte della crisi in cui il Settore del Credito si trova ( motivazione ormai obsoleta per coprire la pretesa di nuovi abusi, risalente fin
dal D.L. 394/1999), ecco riapparire il CICR, la quale struttura, dalla capacità di direttive per garantire l’equità ed il bilanciamento nei rapporti economici e finanziari tra il Settore e gli Utenti dei Servizi Bancari, dal 2000 ha cominciato ad emettere “Delibere” alle quali vuole addursi un valore “normativo”, con il potere di sostituire , abrogare e tendere a non fare rispettare le imperative Leggi dello Stato.

A questo punto, pur non essendo Avvocato, ma solo un modesto Tecnico Bancario, con esperienza 25.ennale legale, contrattuale, recupero dei crediti ed analisi di bilancio, non potendo rappresentare un’autorevole voce né di diritto né di giurisprudenza,mi vien voglia di proporre una serie di opinioni personali, con tendenza giuridica, utilizzando in modo diverso gli indirizzi legali proposti e pretesi come esatti dal Settore del Credito.

Utilizzerò il medesimo sistema del Settore, considerando le medesime norme tanto care al sistema , dando a queste una diversa lettura tenendo altresì conto delle Leggi imperative dello stato, ufficialmente mai abrogate, per contestare lo sviluppo di teorie promosse dagli Avvocati delle Banche in cause presso alcuni, e fortunatamente ancor pochi, Tribunali, ove, in caso di richiesta da parte dei difensori dell’Utente di una Consulenza Tecnica d’Ufficio, i Giudici inesperti della materia si fanno suggerire i quesiti da porre al consulente prescelto, che guarda caso, in non poche occasioni, si scopre che svolga, come propria attività abituale, anche quella di Consulente di Parte bancaria, promuovendo “ capitalizzazioni annuali “ e “trimestrali” a partire dal 30 Giugno 2000 sia per gli interessi passivi che per quelli attivi, “ nel rispetto del principio di reciprocità di cui alla delibera CICR del 9 febbraio 2000”.

Di fatto tale delibera non autorizza anatocismi di sorta, ma si limita ad imporre che gli interessi attivi e quelli passivi siano computati con la medesima periodicità, e “computo” significa “calcolo”, Ma non significa capitalizzazione, e quindi non tradendo il principio ex art.1283 c.c.

Quindi si tratta di pattuire ogni quanto tempo questi interesso debbano essere calcolati, punto.

Infatti il 1°comma dell’articolo 1 del D. L. 29.12. 2000 n. 394, convertito in L.28.2.2001 n.24, che rappresenta il secondo tentativo per la distruzione della Legge Antiusura, precisa che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

In virtù dell’imposizione di cui sopra, se ne deduce che in un conto corrente, su cui sia gestito un prestito, tale momento di convenzione si manifesta esclusivamente alla data di chiusura periodica non definitiva del conto, sia questa trimestrale, semestrale od annuale, per cui, solo dopo la comunicazione di tale pretesa, variabile nel tempo, sarà oggettivamente possibile per il debitore il pagamento degli interessi e delle spese, ai sensi degli artt. 1193 e 1194 c.c.

Né invece risulterebbe accettabile, a comodo del Settore per introitare comunque una parte del preteso, che detti articoli del Codice vengano applicati a “cadenza tura giornaliera”, in quanto il Cliente viene informato della pretesa solo al momento in cui riceve l’estratto conto elo scalare con l’addebito delle spese in questione.

L’unico momento in cui il CICR consente l’anatocismo è quello in cui si verifica la chiusura definitiva del conto, ma altresì precisa che tali interessi non possono essere più ricapitalizzati.

Anche in questo, devo dire che il concetto è del tutto chiaro e non consente interpretazioni diverse, in quanto permette di stabilire che a chiusura definitiva sarà effettuata la compensazione tra interessi attivi e quelli passivi, anche se, come sentenziato dal Giudice di Pace di Agnone e da quello di Ostia,la forchetta tra gli interessi passivi e quelli attivi è talmente macroscopica che quelli attivi non sono mai evidenziabili giacchè fagocitati dalle spese, non comprovando quindi alcuna reciprocità di trattamento.

E non per fare discorsi puerili, ma mi domando:

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    n".self::process_list_items("'.str_replace('
    ', '', 'come mai nel 1947 il Prof. G. Goisis, nel suo più volte citato testo, definito la “Bibbia bancaria”, affermava che il calcolo degli interessi creditori e debitori veniva effettuato semestralmente senza capitalizzazione alcuna?').'")."n

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    n".self::process_list_items("'.str_replace('
    ', '', 'come mai l’anatocismo non viene applicato negli altri Paesi Europei?').'")."n

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    n".self::process_list_items("'.str_replace('
    ', '', 'Come mai solo in Italia la commissione di massimo scoperto non viene applicata all’integrale utilizzo dell’affidamento, come avveniva fino al 1960 e come continua ad avvenire negli altri paesi europei, ma su qualsiasi cifra utilizzata?').'")."n

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In conclusione: cosa è che si vuole da noi Italiani?

Abbiamo mai pensato, per una dimostrazione di potere da parte nostra, di andare nelle nostre rispettive Banche e svuotarle da oggi a domani dei nostri depositi?

Lettera di Credito Italiano


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