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Il precariato nel maxi emendamento al DdL


dalemoni
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Il precariato nel maxi emendamento al DdL sugli accordi di luglio.

La confusione sulla questione dei contratti a termine deriva dall'ambiguità del testo originario del DDL sugli accordi di luglio,diffuso da Repubblica immediatamente prima del voto di fiducia alla Camera,vedi link

http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=69915&idCat=54&ref=hppro

dove le modifiche venivano genericamente riferite ai contratti a termine,con la sola esplicita esclusione dei contratti di somministrazione a tempo determinato ex L.30/Dlgs 276/03.
In realtà la fiducia non è stata votata su quel testo ma su un maxi-emendamento allo stesso,che risulta molto preciso e dettagliato.
Qui di seguito è riportata la parte relativa ai contratti a termine del maxi-emendamento, confrontata con gli articoli e i commi originari per cui si propone la modifica,con l'aggiunta di brevi note di commento.

Da Repubblica.it
http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=76435&idCat=54

[Il Governo ha ottenuto la fiducia sul testo del Welfare
Il maxiemendamento sul protocollo (Emendamento all'art.1 ddl protocollo welfare Camera 28.11.2007) E’ stata votata a Montecitorio (326 sì, 238 no) nella serata del 28 novembre la fiducia al testo del maxiemendamento presentato dal governo in sostituzione del ddl sul protocollo del welfare.
L'emendamento, un solo articolo con 94 commi conferma la maggior parte delle disposizioni e degli accordi raggiunti negli ultimi giorni in particolare per quel che riguarda le deroghe per il lavoro a chiamata che potrà continuare ad essere utilizzato dai settori dello spettacolo e del turismo. Conferma anche per la norma secondo cui i 36 mesi per i contratti a termine non devono essere necessariamente continuativi e per la delega al governo in materia di lavori usuranti. Per i contratti a termine e' confermato che il periodo di 36 mesi, scaduti i quali scatta il contratto a tempo indeterminato, si calcola sommando la durata dei vari contratti ''indipendentemente dai periodi di interruzione''. Una sola proroga può essere concessa dopo i 36 mesi, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro alla presenza di un rappresentante sindacale. La durata di questa ulteriore ed ultima proroga sarà stabilita in sede di accordi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. In caso di mancato rispetto di questa procedura il contratto si considera a tempo indeterminato. Il testo è frutto di coordinamento redazionale e soggetto a modifiche.(28 novembre 2007) ]
ECCO GLI ESTRATTI RELATIVI AL PRECARIATO DAL TESTO DEL MAXI -EMENDANDAMENTO AL DDL SUGLI ACCORDI DI LUGLIO PUBBLICATO SU REPUBBLICA KATAWEB.
(*NDR - Estratti dei testi ORIGINARI delle norme sui contratti a termine,che stanno per modificare:
- Dlgs368/01
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/01368dl.htm
- L.30/Dlgs 276/03
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/03276dl.htm

[(COMMA) 39. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è premesso il seguente comma]
(** NDR -Dlgs 368/01 Art. 1.
Apposizione del termine
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.)
-----------------------------------------------------------------

[(COMMA) 40. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche]

( NDR Dlgs 368/01 Art. 5.
Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti
comma 2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
N.B.
L’art. 11 del d.d.l sul “Welfare”,a cui si riferisce il maxiemendamento, prevede l’inserimento di ulteriori commi nell’art. 5 del D.Lgs 368/01 dedicato alla successione dei contratti a termine. Il nuovo comma 4bis stabilisce che, fermo restando la disciplina della successione dei contratti a termine, qualora per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lavoratore duri complessivamente più di trentasei mesi (compresi rinnovi e proroghe), il rapporto stesso si considera a tempo indeterminato dalla data di costituzione del rapporto. In deroga a quanto sopra disposto, un ulteriore e successivo contratto potrà essere stipulato tra le stesse parti per una sola volta a condizione che la stipula avvenga di fonte alla Direzione Provinciale del Lavoro con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. In mancato rispetto della procedura comporta la trasformazione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tali disposizioni non trovano applicazione per le attività stagionali identificate nel d.p.r. 7.10.1963 n. 1525 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le attività individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.
Cambia anche la normativa sul diritto di precedenza. Infatti, il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa per più di sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato nelle stesse mansioni entro i successivi dodici mesi. Lo stesso diritto di precedenza spetta per i lavoratori stagionali nelle assunzioni effettuate dal datore di lavoro per le stesse attività lavorative stagionali. Il diritto di precedenza può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà entro sei mesi ovvero tre mesi per gli stagionali e si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Questo comma 4 bis all'art.5 dovrebbe armonizzarsi con il seguente ,che non poneva limiti alla durata del contratto quanto alla sua prorogabilità.
Art. 4.
Disciplina della proroga
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga e' ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potra' essere superiore ai tre anni.)

-------------------------------------------------------------------------------

[2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto.
In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvis
i comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
4-quater. Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro».]
-------------------------------------------------------------------------------------------
[(COMMA) 41. L'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è così modificato]
(* NDR Dlgs 368/03 art10 c.7. lettere.
c) per l'intensificazione dell'attivita' lavorativa in determinati periodo dell'anno;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di eta' superiore ai cinquantacinque anni, o conclusi quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale.)

[b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10;]
(** NDR Dlgs 368/03 art10 commi 8,9,10
8. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui al comma 7, di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficolta' occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui al precedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi.
9. E' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi gia' previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
10. In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore puo' esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volonta' al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.)

[c) al comma 4 sono premesse le seguenti parole]
(NDR -Dlgs 368/01 art.5 comma 4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuita', il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.)

(COMMA) 42: a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo;
b) il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi 15 mesi dalla medesima data.

(COMMA) 46. È abolito il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al Titolo III, Capo 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
(* NDR- ABOLIZIONE STAFF LEASING/SOMMINISTRAZIONE A TEMPO INDETERMINATO
Titolo III
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO
Capo I
Somministrazione di lavoro
Art. 20.
Condizioni di liceità
1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.
2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonche' sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.
3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e' ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonche' servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di
utilizzazione della somministrazione a tempo determinato e' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
5. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.)

(COMMA) 47. Al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanza scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.48. I contratti collettivi di cui al comma 47 disciplinano, in particolare:a) le condizioni, i requisiti e le modalità dell'effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive ed i suoi limiti massimi temporali;b) il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita;c) la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione
(NDR***** NESSUNA ABOLIZIONE DEL LAVORO A CHIAMATA MA INTEGRAZIONE E PERFEZIONAMENTO DELL'ARTICOLO CITATO:
DLGS 368/01 Art. 10.
Esclusioni e discipline specifiche
comma 3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e' ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo.)


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Dalemoni, tutte queste chiacchiere, questi commi si possono riassumere in poche parole?
Cioè luglio o non luglio il precariato resta.
3 anni o non 3 anni, l'azienda invece di tenersi il lavoratore lo licenzia. Per un mese o due fa a meno di questo apporto.
Poi all'agenzia interinale fa richiesta di un lavoratore...e ovviamente l'agenzia non manda nell'azienda il lavoratore che era stato occupato prima e licenziato allo scadere dei 3 anni.
L'agenzia ne manda uno nuovo e si ricomincia daccapo.

Insomma, questa legge può essere ingannata facilmente.
L'azienda non arriva a mantenere il rapporto per 3 anni.
Lo chiude prima, e poi dopo qualche settimana o mese, assume un lavoratore differente,e attraverso l'agenzia interinale il gioco è molto più facile.

Anche perché ho il vago sospetto che le agenzie interinali foraggino i responsabili del personale delle aziende, medio piccole.
Cioè che ci sia un rapporto molto stretto. Tutte e due hanno da guadagnare alle spalle del lavoratore, IL QUALE PURTROPPO NON è ASSOLUTAMENTE TUTELATO DA ALCUNO.
oggi se di dovesse fare casino, scioperare con violenza, i bersagli dovebbero essere SOLAMENTE I SINDACATI ED I SINDACALISTI, perché i padroni fanno i loro interessi, i politici fanno i loro interesi, MA I SINDACATI, I SINDACALISTI DI CHI FANNO GLI INTERESSI?

Tutto inutile fino a che la legge biagi-treu non viene cancellata.
Tutto inutile fino a che abbiamo queste categorie e rappresentanti sindacali.

Quello su cui si dovrebbe puntare è che il lavoratore precario, essendo tale dovrebbe guadagnare di più rispetto ad un lavoratore stabile.

Dovrebbe essere detassata la sua busta paga.
Invece la detassazione ed i vantaggi sono solo per le aziende
e le agenzie interinali che con QUESTO CAPORALATO LEGALIZZATO LUCRANO E PROSPERANO SULLE SPALLE DI MILIONI DI PERSONE.

Purtroppo non so come si fa, però bisognerebbe scoprire chi fa parte della compagine azionaria di aziende come la adecco che fattura 20 miliardi di franchi svizzeri(nel 2005) e che ha sede in svizzera, oppure la mainpower e tutte le altre agenzie di piccola e media grandezza.

Sono convinto che nella proprietà di queste aziende, nella compagine azionaria ci sono anche società riconducibili ai partiti ed ai sindacati.Si veda per esempio le sale bingo o le slot machine il cui controllo è riconducibile a società vicine ai DS.

Ed in linea di massima il ruolo svolto dalle agenzie interinali potrebbe essere benissimo di pertinenza delle varie assindutrie ed associazioni di categoria a livello provinciale e regionale.
Le agenzie interinali svolgono una mansione di collocamento, e collegamento tra azienda e disoccupati.
Sono state importanti per collocare gli immigrati.
Però questo caporalato si è esteso anche ai lavoratori indigeni.
Ed è una cosa vergognosa per un paese che vuole essere avanzato.

Inoltre chi meglio delle varie associazioni di categoria locali hanno la conoscenza della situazione? Ovvero degli occupati necessari e soprattutto delle prospettive future, con organizzazioni di corsi per qualificare o riqualificare gli operai?

MA FINO A CHE CI SONO LE AGENZIE INTERINALI DI MEZZO, FINO A CHE C'è CHI APPOGGIA QUESTA SITUAZIONE NON C'è SCAMPO.
Perché anche confindudtria potrebbe intervenire in tal senso, per preparare e qualificaere i disoccupati nelle mansioni dove si prospettano possibilità di lavoro per le imprese e quindi per i disoccupati.(1)
(
Ma il dubbio persiste:
PERCHé I SINDACATI O I PARTITI DELLA SINISTRA NON PROTESTANO PER IL FATTO CHE LE AGENZIE INTERINALI LUCRANO SULLE SPALLE DEI LAVORATORI CIFRE ORARIE SUPERIORI A CIò CHE VIENE CORRISPOSTO AL LAVORATORE?
Perché non si mette in evidenza che non ci sono differenze tra il caporalato che avviene al sud per la raccolta di pomodori e la mansione delle agenzie interinali?
Hanno in comune il fatto di lucrare sulle spalle degli altri, come dei veri e propri magnaccia.
E la differenza è che in puglia è illegale il caporalato, mentre nelresto d'Italia è legale!

POSSIBILE CHE NESSUNO FACCIA PRESENTE QUESTO?

Che il lavoratore precario dovrebbe guadagnare di più rispetto agli altri, invece rispetto ad un lavoratore dipendente diretto dell'azienda con stesse mansioni e funzioni guadagna meno, perché il precario ha sempre il livello più basso in assoluto..

INOLTRE TUTTO IL CHIACCHIERICCIO DI QUESTI GIORNI SUL WELFARE è STATA UNA PRESA PER IL CULO....
SI è PARLATO DI TUTTO NELLE ULTIME SETTIMANE MENO DEL FATTO CHE LA FINANZIARIA SIA LIEVITATA DI 2,4 MILIARDI DI EURO RISPETTO AI PROGRAMMI DEL GOVERNO quando fu presentata...

E L'AUMENTO DELLA SPESA è STATO NECESSARIO PER COPRIRE GLI EMENDAMENTI..cioè le richieste fatte dai vari parlamentari e gruppi per curare il loro orticello elettorale.

E Berlusconi gli ha dato una grossa mano al governo.
VOLEVA DARE LA SPALLATA.... INVECE HA RAFFORZATO IL GOVERNO

E' da dubitare del fatto che berlusconi fosse daccordo con prodi...
altrimenti non si spiega:
quando mai un governo è caduto nel periodo di approvazione della finanziaria?
proprio nel periodo dove tutti possono chiedere e tutti possono avere tutte le richieste fatte esaudite?

COMUNQUE LA COLPA IN ASSOLUTO PER COME VERSA IN ITALIA SIA L'OCCUPAZIONE E SIA SOPRATTUTTO IL LIVELLO DELLE RETRIBUZIONI è DA ADDOSSARE ALLA CASTA SINDACALE.
Negli anni 90 quando la chimica, l'elettronica l'informatica venivano dismesse.Quando il settore agroalimentare eniva svenduto I SINDACATI PERCHé NON HANNO REAGITO?
Forse perché oggi 2 parassiti sindacalisti siedono negli alti scranni di seconda e terza carica dello stato?
Ed un ex comunista vicinissimo alle direttive di mosca, arrivando anche ad appoggiare l'uso della forza come in ungheria ed in cecoslovacchia , è diventato prima carica dello stato?
Questi quelli che hanno taciuto mentre l'Italia veniva smantellata umiliata svenduta. E quelli che invece hanno operato la svendita, sono diventati governatore di bankitalia, primo ministro ed in genere cariche non solo di prestigio, ma anche di carattere decisionale.

E poi nel 2002 l'unico che ha provato a difendere i lavoratori, cioè Cofferati perché riteneva che la legge Biagi-treu era un insulto alla dignità umana oltre che sfruttamento e precarizzazione perenne del lavoro, è stato messo in disparte.
Per iparassiti sindacali i precari è come se non esistessero
SOLO OGGI I SINDACATI SI ACCORGONO CHE Il COSTO DELLA VITA è AUMENTATO ED IL POTERE DI ACQUISTO DEI SALARI è DIMINUITO.
Dovevano aspettare che draghi dicesse che i salari in Italia sono tra i più bassi in Europa? E che l'istat desse i numeri sull'inflazione?
2-3-4 anni fa cosa hanno fatto i sindacati?
Oltre che usare i lavoratori come strumento politico contro il governo di cdx, HANNO DIFESO I DIRITTI E LE TUTELE E GLI STIPENDI DEI PARASSITI COME LORO, OVVERO GLI IMPIEGATI STATALI, LE CUI RETRIBUZIONI IN QUESTI ANNI SONO AUMENTATE BEN OLTRE IL DATO DELL'InFLAZIONE, OVVERO IL 5% medio!

Infatti è di media il 5% il vero dato dell'inflazione dei prezzi al consumo dei generi necessari.
Però nella media, dove ci sono generi non necessari, come dice Bersani, noi in Italia siamo virtuosi e l'inflazione si mantiene sotto la media Ue.

E secondo i dati Istat anche le retribuzioni sarebbero cresciute al passo con l'inflazione.Vero, questo, perché per fare la media con i dati sulle retribuzioni dei parassiti statali, il conto torna.
Come diceva Trilussa, 4 polli per quattro persone, la media sarebbe di un pollo a testa. Poi se 2 hanno mangiato 2 polli a testa, e 2 sono rimasti senza cibo non ha importanza.

PER IL LAVORO, PER CERCARE DI RIORDINARE E REIQUILIBRARE LE COSE, SE NON SI TOGL
IE DI MEZZO IL SINDACATO E TRA IMPRESA E DIPENDENTE NON CI SIANO INTERFERENZE, O PERLOMENO UNA MEDIAZIONE veramente superpartes, i problemi si peggiorano.

E dopo che impresa e dipendente si sono accordati, si va difronte al governo e si cerca di ottenere tutte quelle priorità indispensabili per il prodotto.

Ovvero, impresa e lavoratore hanno il comune interesse che la produzione funzioni, che il prodotto abbia successo nei mercati.
Quindi impresa e lavoratore hanno in comune il prodotto.
IL GOVERNO POI DEVE FARE IN MODO DI METTERE A DISPOSIZIONE DEL PRODOTTO TUTTE LE NECESSITà:
sgravi fiscali, corsie preferenziali con l'estero.snellimento macchina burocratica infrastrutture,servizi.

MA SE NON SI ELIMINANO I SINDACATI è UN INTRALCIO SIA PER IMPRESE E LAVORATORI E SOPRATTUTTO I SINDACATI ORAMAI OPERANO SOLO A TUTELA DEL PROPRIO INTERESSE DI CASTA.
(addirittura ora c'è un sindacalista, PEZZOTTA CHE SI DICE FACCIA UN PARTITO INSIEME AL PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA....)

1)Anche se da confindustria c'è poco da aspettarsi.
Avere troppi soldi e troppo potere , può dare alla testa.
Esempio un affare di diverse centinaia di milioni di euro, come è la quotazione in borsa del giornale il Sole24ore, (che è il migliore in Italia e forse anche in europa non solo nel suo settore), fatta in un periodo come questo dove regna nei mercati l'incertezza e la schizofrenia, significa essere idioti e stupidi. Forse proprio perché dispongono di troppi soldi fatti sfruttando gli operai e non si curano poi di come li spendono o li buttano via.


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dalemoni
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per lohonanista:

C'è un solo modo per liberarsi della casta 'confederal-confidustriale':
la promulgazione di una legge sulla rappresentanza sindacale,che è una delle parti inattuate della Costituzione dal 1946.
Attualmente questi sindacati hanno ricevuto un mandato a tempo indeterminato da Confindustria con gli accordi di luglio del 1993,con il quale gli è stata riconosciuta una quota del 33% di diritto delle rappresentanze aziendali RSU, e il monopolio delle rappresentanza sindacale come sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali o maggiormente rappresentativi.
Solo se questi accordi anti sindacali e anti democratici vengono azzerati da una legge sulla rappresentanza sindacale democratica e pluralista,allora i lavoratori italiani avranno la possibilità di esprimere e di sostenere liberamente ed efficacemente i propri interessi collettivi.

PS

"Dalemoni, tutte queste chiacchiere, questi commi si possono riassumere in poche parole?
Cioè luglio o non luglio il precariato resta.
3 anni o non 3 anni, l'azienda invece di tenersi il lavoratore lo licenzia. Per un mese o due fa a meno di questo apporto.
Poi all'agenzia interinale fa richiesta di un lavoratore...e ovviamente l'agenzia non manda nell'azienda il lavoratore che era stato occupato prima e licenziato allo scadere dei 3 anni.
L'agenzia ne manda uno nuovo e si ricomincia daccapo. "

N.B.
HAI FRAINTESO LA NORMA...PRECISAZIONE NECESSARIA:
Le modifiche sui contratti a termine non riguardano i contratti di somministrazione A TEMPO DETERMINATO ex Dlgs 276/03

Titolo III
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO APPALTO DI SERVIZI, DISTACCO

Capo I
Somministrazione di lavoro

Art. 20.
Condizioni di liceità

1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonche' sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.

3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine[INIZIO TESTO ABROGATO (parte fondamentale)] o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e' ammessa:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonche' servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonche' per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.[FINE TESTO ABROGATO]

4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato e' ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato e' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

5. Il contratto di somministrazione di lavoro e' vietato:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.

RIMANE IN VIGORE IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO,GIA CONTRATTO DI LAVORO INTERINALE EX L.196/97 (LEGGE TREU) ,AL QUALE PER ALTRO, NON SI APPLICA IL COSIDETTO LIMITE DEI 36 MESI COMPLESSIVI INTRODOTTO DAL MAXI EMENDAMENTO.

Il Dlgs 276/03,ha eliminato i limiti delle 4 proroghe per un massimo di 2 anni previsto per il CONTRATTO DI LAVORO INTERINALE ex L. 196/97,

VA RICORDATO INOLTRE CHE SULLA ALLA DURATA DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE A TEMPO DETERMINATO RIMANE IN VIGORE

DLGS 276/03 Art. 22.
Disciplina dei rapporti di lavoro

comma 2. In caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro e' soggetto alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 4. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.

UN SALUTO E FATTI MENO "SANGUE AMARO",CREDIMI NON NE VALE LA PENA.


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