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CH: sentenza, disoccupazione vs. concetto di residenza


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http://www.liberatv.ch/articolo/31525/il-tribunale-federale-stringe-le-viti-non-basta-il-permesso-di-dimora-ottenere-la

Crisi e Lavoro
Il Tribunale federale stringe le viti: non basta il permesso di dimora per ottenere la disoccupazione. La storia di un operaio lombardo che se l'e' vista negare. E la relativa sentenza
"Risiedere in Svizzera" ai sensi del diritto alla disoccupazione non ha il significato di domicilio

di Marco Bazzi - 17 dicembre 2015

LUCERNA - Questa e' una sentenza importante. E dietro la sentenza c'e', come sempre, una storia. La storia di un uomo che rivendicava il diritto alla disoccupazione dopo aver lavorato un paio d'anni in Ticino. Non solo lavorato, ma anche risieduto, con tanto di permesso B, il permesso di dimora. Ebbene, il 23 novembre il Tribunale federale di Lucerna gli ha negato quel diritto. Lo stesso aveva fatto in precedenza il Tribunale cantonale delle assicurazioni, a cui l'uomo, un operaio lombardo, si era rivolto per contestare la decisione della Sezione del lavoro che gli aveva negato la disoccupazione.

Questa e' una sentenza importante perche' sgombera una volta per tutte il campo da una credenza che probabilmente ha indotto e sta inducendo molti frontalieri (provenienti da regioni d'Italia vicine o lontane) a cercare di ottenere un permesso di dimora proprio per garantirsi una rete sociale in caso di licenziamento. In tempi di crisi, meglio mettersi al riparo, e i casi di lavoratori italiani che creano residenze fittizie (presso un amico, un parente, un collega di lavoro) si sono moltiplicati, a detta di molti osservatori.

Il protagonista della sentenza - emessa dai giudici federali all'unanimita', e sotto la presidenza di una socialista - ha lavorato un paio d'anni in Ticino, abitando con suo figlio in un bilocale, e rispettava dunque le condizioni teoriche per ottenere la disoccupazione. In particolare il requisito della dimora.

Ma la Legge sulla disoccupazione e' molto piu' restrittiva di quella sugli stranieri nel definire il concetto di "residenza". Lo e' diventata anche alla luce degli accordi bilaterali, per cercare di evitare alcuni abusi.
Nel documento che illustra la prassi di applicazione della Ladi, la legge sull'assicurazione disoccupazione, elaborato dal Segretariato di Stato per l'economia (SECO), si legge:

"Si constata che la mobilita' della popolazione si e' al giorno d'oggi notevolmente accresciuta e che l'attestato rilasciato dal Comune, come pure l'esistenza di un permesso di soggiorno o di domicilio, non costituiscono piu' una garanzia di residenza effettiva in Svizzera. In caso di dubbio, spetta alle autorita' esecutive eseguire i controlli necessari in tal senso.
Infatti, per essere considerati 'residenti in Svizzera' ai sensi della LADI non basta possedere una cassetta delle lettere o pagare le imposte in una determinata localita'.

Le autorita' esecutive presteranno quindi attenzione in particolare agli elementi seguenti:
- cambiamento dell'indirizzo estero a favore di uno in Svizzera al momento del licenziamento o subito prima dell'inizio della disoccupazione;
- indirizzo presso terzi;
- indicazione nella lettera di candidatura di un numero di telefono o di un indirizzo all"estero come indirizzo di contatto".

Inoltre, "se la cassa (disoccupazione) appura uno degli elementi di cui sopra, deve effettuare gli accertamenti necessari. Spetta tuttavia all'assicurato rendere attendibile o provare la sua residenza effettiva in Svizzera, e questo con tutti i mezzi a sua disposizione (fatture dell'elettricita', contratto di locazione, ecc.).
Se la cassa, dopo aver ascoltato l'assicurato, ha dei dubbi giustificati circa la residenza di quest'ultimo in Svizzera, deve sollecitare l'intervento della polizia o dei servizi cantonali competenti nell'ambito dell'assistenza amministrativa".

Messaggio chiarissimo: ma le casse disoccupazioni (e chi le gestisce) e i Comuni, fanno i controlli raccomandati dalla SECO, che per una volta non puo' certo essere accusata di complottismo filo-europeista?

La Sezione del lavoro e il Tribunale delle assicurazioni (dove pare siano pendenti molti casi analoghi) si sono proprio fondati sulle direttive della SECO, secondo la quale, per riassumere, l'espressione "risiedere in Svizzera" ai sensi del diritto alla disoccupazione non ha il significato di domicilio, indipendentemente dal permesso che il lavoratore ha ottenuto.

Chi rivendica questo aiuto sociale deve effettivamente vivere in Svizzera, avere l'intenzione di continuare a farlo e contemporaneamente avere nel nostro Paese il centro delle proprie relazioni e dei propri affetti personali.

-- Noterella linguistica --
Prestare attenzione all'italiano burocratico usato in Svizzera, assai piu' fluido, sintetico e comprensibile dell'arzigogolato, azzeccagarbugliesco italiano usato dall'amministrazione italiana. Non dipende solo dalla traduzione dal tedesco. Dipende dalla mentalita'.


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