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DPCL 01-09-2020, Dichiarazione Personale di un Cittadino Libero


Pegaso
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Gentili voi tutti che mi leggete,

nelle scorse settimane, preoccupato del possibile e probabile ritorno di stati diffusi di delirio collettivo nell'ambito personale e lavorativo, ho redatto un breve documento col quale tentare di difendermi da eventuali attacchi, fisici e psichici, alla mia persona, e di mantenere per quanto possibile quegli spazi di libertà che, a parole, ci sono garantiti.

Lo sottopongo alla vostra attenzione acciocché possiate darmene una valutazione, che considererò attentamente. Non sono un avvocato, un giudice o comunque un esperto di questioni legali, perciò spero vorrete perdonare le eventuali sciocchezze che io possa aver commesso nell'impresa, e segnalarmele.

Con un ringraziamento ed un saluto. P.

 


Componente del Popolo Sovrano d ’Italia

IL SOTTOSCRITTO CITTADINO ITALIANO

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall’Assemblea Costituente il 22 Dicembre 1947, promulgata dal Presidente Enrico De Nicola il 27 Dicembre 1947, pubblicata lo stesso giorno in Gazzetta Ufficiale n. 298 ed entrata in vigore dal I Gennaio 1948; in particolare gli articoli:

  • 1, recante «La sovranità appartiene al popolo»;
  • 13, recante «La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa alcuna forma di … restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge»;
  • 21, recante «Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione»;
  • 32, recante «Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge, la quale non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».

Vista la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, adottata dalla Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948; in particolare gli articoli:

  • 12, recante «Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata»;
  • 13, recante « Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese »;
  • 18, recante «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione»;
  • 19, recante «Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere»;
  • 21, recante « La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo».

Vista la Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina, sottoscritta in Oviedo il 4 aprile 1997; in particolare gli articoli:

  • 1, recante «Le Parti di cui alla presente Convenzione proteggono l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità e garantiscono ad ogni persona, senza discriminazione, il rispetto della sua integrità e dei suoi altri diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina»;
  • 2, recante «L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza»;
  • 5, recante «Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato».

Visto il Codice di Norimberga sulle sperimentazioni mediche, così come emerso dagli atti del processo contro alcuni medici dei campi di prigionia tedeschi durante la II Guerra Mondiale; in particolare gli articoli:

  • 1, recante «Il consenso del soggetto ad essere sottoposto ad un esperimento è essenziale»;
  • 5, recante «Non si deve eseguire la sperimentazione se a priori si è a conoscenza che tale esperimento possa causare danni o morte»;
  • 6, recante «Il grado di rischio non dovrà oltrepassare quello dei vantaggi».

Vista la legge n. 152 del 22 Maggio 1975, relativa alle disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, recante al suo articolo 5 «è vietato l’uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il rico­noscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico …».

Visto l’articolo 85 del Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, recante: «è vietato comparire mascherato in luogo pubblico».

Visto l’articolo 51 del Codice Penale, recante: «L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità esclude la punibilità ...».

Visto l’articolo 658 del Codice Penale, recante: «Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, susciti allarme presso l’autorità o presso enti e persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l’arresto ...».

Visto l’articolo 1349 del Codice di Ordinamento Militare, recante: «Il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente un reato, ha il dovere di non eseguire l’ordine e di informare al più presto i superiori.»

Vista la sentenza n. 516/2020 del Giudice di Pace di Frosinone nella quale si stabilisce la illegittimità della dichiarazione dello stato di emergenza per violazione degli articoli 95 e 78 della Costituzione e, come conseguenza, dei successivi DCPM; in essa si esplicita come «i nostri Padri Costituenti hanno previsto nella Costituzione della Repubblica una sola ipotesi di fattispecie attributiva al Governo di poteri normativi peculiari ed è quella prevista e regolata dall'articolo 78 e dall'articolo 87 relativa alla dichiarazione dello stato di guerra. Non vi è nella Costituzione italiana alcun riferimento ad ipotesi di dichiarazione dello stato di emer­genza per rischio sanitario e come visto neppure nel D.Lgs. n. 1/18».

Sentita l’autorevole dichiarazione della Presidente della Corte Costituzionale, M.C., che in occasione della presentazione della Relazione annuale sull’attività della Corte del 2019, lo scorso 28 Aprile 2020, ha affermato: «La nostra Costituzione non contempla un diritto speciale per lo stato di emergenza […]. Si tratta di una scelta consapevole. Nella Carta costituzionale non si rinvengono clausole di sospensione dei diritti fondamentali da attivarsi nei tempi eccezionali, né previsioni che in tempi di crisi consentano alterazioni nell’assetto dei poteri».

Considerate le risultanze di studi scientifici pubblicati su autorevoli riviste mediche e biologiche; di particolare rilevanza sono gli articoli:

  • Immunization with SARS Coronavirus Vaccines Leads to Pulmonary Immunopathology on Challenge with the SARS Virus, del 20 Aprile 2012, recante «challenge of mice given any of the vaccines led to occurrence of Th2-type immunopathology suggesting hypersensitivity to SARS-CoV components was induced. Caution in proceeding to application of a SARS-CoV vaccine in humans is indicated» [ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22536382 ];
  • Don’t rush to deploy COVID-19 vaccines and drugs, del 19 Marzo 2020, recante « Testing vaccines and medicines without taking the time to fully understand safety risks could bring unwarranted setbacks during the current pandemic, and into the future» [Nature, 579, 2020];
  • Influenza vaccination and respiratory virus interference among Department of Defense personnel during the 2017–2018 influenza season, recante «Influenza vaccine derived virus interference was significantly associated with coronavirus and human metapneumovirus» [Vaccine, 38, 2020].

Constatata la irrazionale, contraddittoria ed antiscientifica gestione della presunta ‘emergenza’ da parte delle istituzioni preposte, dal governo centrale, a quelli regionali, fino alle amministrazioni comunali:

  • iniziata con una dichiarazione del cosiddetto ‘Stato di emergenza’ il 31 Gennaio 2020, seguita da un mese e mezzo di inazione, aperitivi ed abbracci, e sfociata nel blocco di tutto il paese e la reclusione dei suoi cittadini nell’arco di due giorni (DPCM dell’otto e del nove Marzo 2020);
  • smentita con la divulgazione televisiva, da parte di personaggi autorevoli, di notizie inseguito rivelatesi erronee e false, dal famigerato ‘rischio zero in Italia’ dell’eminente virologo ed epidemiologo R.B., alla ‘sanità forte che saprà far fronte all’emergenza’ del ministro della sanità R.S.
  • giustificata inizialmente colla necessità di dilazionare il picco dei ricoveri in terapia intensiva a motivo della limitatezza dei posti letto e procrastinata oltre ogni credibile necessità fino all’estate, con reparti creati apposta ormai svuotati di ogni ricoverato e motivo di esistere;
  • contraddetta nella diffusione di dichiarazioni circa l’inutilità dei dispositivi di protezione individuale, specificamente le mascherine, e sfociata poi nel loro obbligo dopo un paio di mesi di dichiarato aumento esponenziale dei contagi;
  • continuata nella quasi-proibizione della esecuzione di autopsie e nella distruzione dei cadaveri dei deceduti, rivelatasi successivamente l’ostacolo principale alla corretta individuazione del decorso della malattia;
  • rafforzata nella applicazione di un protocollo sanitario volto a ricoverare i malati soltanto quando la loro situazione fosse divenuta grave se non disperata, rivelatosi la vera causa dell’alta mortalità fra di essi assieme all’intasamento delle sale di terapia intensiva, e risoltasi tardivamente nell’applicazione di adeguate pratiche sanitarie precoci a domicilio, con ricovero limitato a casi particolari;
  • proseguita nella attribuzione all’insorgenza di una polmonite interstiziale dei casi gravi e letali della malattia (quindi ‘curati’ secondo questa diagnosi erronea), dimostratasi successivamente, grazie ad accertamenti autoptici proibiti, una trombo-embolia diffusa.

Subìta la continua e martellante propaganda terroristica operata dai media giornalistici, televisivi e sociali, i quali quotidianamente si sono adoperati per mantenere alto l’allarme sociale (reato penale secondo l’art. 658 del C.P.P.) pubblicando numeri, statistiche, notizie dall’Italia, ed in mancanza di ‘meglio’ dal resto del mondo, sovente esagerate o incomplete, talora false o ingannevoli.

Essendo a conoscenza della ingerenze operate sulle istituzioni politiche e sui centri amministrativi del nostro paese da parte di organizzazioni private sovranazionali e di aziende multinazionali operanti nei settori farmacologico, informatico, militare, sicurezza e controllo, energetico, … aventi come scopo l’avanzamento di una loro specifica agenda, del tutto sottratta ad ogni e qualsiasi meccanismo di consenso democratico nonché forma di controllo pubblico, perseguente fini di lucro e controllo della popolazione mondiale; in particolare:

  • Lo World Economic Forum, la cui agenda per l’incontro del 2021 a Davos si intitola significativamente «The Great Reset» e chiama a raccolta tutta la comunità internazionale di stakeholder, portatori d’interesse: banchieri, finanzieri, petrolieri, magnati di multinazionali, ancora banchieri, qualche marionetta governativa; i quali, sotto l’alto patronato del Principe di Galles, dovranno riformulare un nuovo ‘contratto sociale’, ovvero l’insieme di principi astratti dai quali scaturiranno le regole che scandiranno la nostra vita [ https://www.weforum.org/great-reset/about ];
  • La Bill & Melissa Gates Foundation, il cui multimiliardario fondatore dichiara «… riavremo la norma­li­tà solo quando si sarà vaccinata tutta la popolazione mondiale» e che sta puntando alla produzione accelerata di 7 miliardi (!) di dosi. La strategia prescelta, mai tentata in precedenza, è quella di inocularci un vaccino a RNA, il cui codice genetico indurrà le nostre cellule a produrre lo stesso virus, il SARS-CoV-2 [ https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine ];
  • Lo ID2020 Project, che dichiara orgogliosamente di voler «esplorare molteplici tecnologie biometriche per neonati, basate su procedure immunologiche …»

[ https://findbiometrics.com/new-id2020-project-to-build-biometric-id-program-around-infant-immunization/ ];

  • Lo Event 201 Global pandemic exercise, del Johns Hopkins Center for Health Security, appunto una ‘e­ser­citazione’ condotta a metà Ottobre 2019 di simulazione della «irruzione di un nuovo coronavirus zoo­notico, originario dei pipistrelli ed infine trasmesso all’uomo, divenuto rapidamente efficiente nella trasmissione umana da innescare una grave pandemia» [ http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/scenario.html ].

 

DICHIARA

Preambolo

  1. Di ritenere la dichiarazione del cosiddetto ‘Stato di emergenza’, anticostituzionale, e dunque illegittima; l’unico stato di emergenza eventualmente ipotizzabile essendo quello sulla tenuta democratica della Repubblica in questo contesto;
  2. di ritenere pertanto i decreti emanati dalla presidenza del consiglio dei ministri, illegittimi e dunque nulli e conseguentemente inapplicabili e vessatorie le norme in essi contenute.

Art. 1  (Misure urgenti di contenimento del terrore e della paura diffuse a mezzo stampa, televisione e media sociali)

  1. Di rifiutare l’imposizione delle lorodicenti ‘regole del distanziamento sociale’ tra adulti consenzienti e di aborrirne lo stesso concetto, volto alla disgregazione sociale ed all’isolamento dei cittadini;
  2. di rifiutare l’imposizione di maschere, mascherine, bavagli, museruole ed altri dispositivi volti alla sottomissione degli individui ed alla procrastinazione dell’allarme nella cittadinanza, laddove questo non rechi contrarietà fra i concittadini presenti;
  3. di testimoniare pubblicamente le proprie scelte, motivandole nei mezzi e nei fini, curando di rassicurare gli interlocutori circa il loro fondamento nella solidarietà dell’intero corpo sociale e nella libertà di ogni singolo individuo.

Art. 2  (Misure di informazione e prevenzione nell’ambito sociale, politico ed economico)

  1. Di rigettare la colpevolizzazione delle proprie posizioni, operata da personaggi politici e rappresentanti istituzionali, e di denunciarne il fine di sollevare indignazione e rancore nei propri concittadini;
  2. di rifiutare la narrazione sull’impossibilità di un ritorno alla situazione ante quam in mancanza di un vaccino e fintantoché questo non sia accettato diffusamente;
  3. di impegnarsi a proclamare liberamente, nelle sedi opportune, la propria posizione critica nei confronti della narrativa allarmista e delle politiche liberticide delle amministrazioni pubbliche, nonché della loro imposizione per il tramite delle forze di polizia giudiziaria;
  4. di impegnarsi a denunciare pubblicamente, nelle sedi opportune, tutti i tentativi di censura, travisa­men­to, omissione, falsificazione delle informazioni dovessero manifestarsi alla propria attenzione;
  5. di adoperarsi per favorire, in sede di selezione ed elezione dei propri rappresentanti nelle istituzioni repubblicane, candidati capaci di svincolarsi dalla narrativa emergenziale ed impegnate nel ripristino della legalità democratica.

Art. 3  (Misure di tutela della salute fisica e psichica individuale)

  1. Di rifiutare l’imposizione di pratiche sanitarie, eminentemente le vaccinazioni, per sé stessi e per gli altri, valutando l’adesione libera e consensuale conseguente una informazione altrettanto libera essere l’unica strada lecita, legalmente e moralmente;
  2. di rigettare lo stigma sociale verso le presenti espressioni di libertà, costruito artatamente da gruppi di pressione nazionali ed internazionali e dai loro collaboratori nelle istituzioni e nei media.

Art. 4  (Misure di contrasto all'ingerenza di istituzioni aliene e gruppi economici nella sfera privata)

  1. Di rigettare ogni pretesa di autorevolezza proveniente da tali entità sovranazionali e, al contrario, di ritenerle corresponsabili nello sviluppo e nell'ampliamento della corrente crisi per loro fini di avidità, di manipolazione e controllo della popolazione;
  2. di impegnarsi a diffondere e discutere, coi mezzi e nei luoghi opportuni, le azioni manipolatorie che tali entità, apertamente, dichiarano di voler intraprendere.

DIFFIDA

Gli amministratori della cosa pubblica, dal governo nazionale a quello regionale, fino a quello locale; i rappresentanti delle istituzioni, gli ufficiali di polizia giudiziaria, i dirigenti e dipendenti delle amministrazioni, i medici ospedalieri e territoriali, il personale sanitario in genere, i datori di lavoro, i colleghi, i concittadini, dal tentare di impedire, limitare o comunque manipolare, le precedentemente espresse libertà costituzionalmente garantite a ciascun cittadino italiano; avvertendo che, diversamente, potrà essere sporta denuncia presso l’autorità giudiziaria.

 

Luogo e data                                       Nome e Cognome                                          Firma

 

________________                           _____________________                             ________________


esca hanno apprezzato
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Rugge
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Grande lavoro. Sarebbe da far vedere a un giurista, a un avvocato.. Ci si potrebbe costruire qualcosa..


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Pegaso
Trusted Member
Registrato: 2 anni fa
Post: 69
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@rugge Grazie per l'apprezzamento: è stato un impegno non indifferente; qui ho allegato solamente il testo della Dichiarazione, che nella sua completezza, a garanzia di autorevolezza, assume una veste grafica mimetica di quella dei famigerati DPCM; sfortunatamente non sono riuscito ad allegare il file in formato PDF o immagine come avrei voluto. Ovviamente l'ho sottoposto ad un amico, avvocato affermato, che pur apprezzandolo assai mi ha confessato di non riuscire ad immaginare l'esito di un suo eventuale utilizzo nell'agone poliziesco-giudiziario, ritenendo l'attuale situazione normativa un territorio inesplorato. Anche per questo mi sono rivolto a questo uditorio.


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