Asilo politico: un ...
 
Notifiche
Cancella tutti

Asilo politico: un inferno lastricato di buone intenzioni


Anonymous
Illustrious Member
Registrato: 2 anni fa
Post: 30947
Topic starter  

Asilo politico: un inferno lastricato di buone intenzioni

http://www.ilprimatonazionale.it/politica/disciplina-della-richiesta-asilo-verso-linferno-su-una-strada-lastricata-di-buone-intenzioni-29833/

Roma, 1 set – Stabilita nella Convenzione di Ginevra del 1951 e ratificata dal Parlamento italiano con una legge del 1954 (e successive modifiche e integrazioni), la disciplina della richiesta d’asilo, o protezione internazionale, appare oggi come un quadro di tutela umanitario all’epoca sicuramente condivisibile, che la storia ha però trasformato in un grimaldello in grado di aprire le porte delle comunità nazionali a invasioni di tale portata da mettere a serio rischio le stesse identità delle comunità ospitanti.

Come si legge sul sito della Polizia di Stato, è considerato rifugiato lo straniero che, per il fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trovi fuori dal Paese di cui è cittadino e non possa o, a causa di tale timore, non intenda avvalersi della protezione di tale Paese.

Inoltre, Per riconoscere lo status di rifugiato occorre che gli atti di persecuzione siano sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, determinando una grave violazione dei diritti umani fondamentali, tra cui diritto alla vita, divieto di tortura, schiavitù e lavoro forzato, tutela giuridica, o insiemi di queste violazioni, che si concretizzino in violenze fisiche o psichiche, discriminazioni legislative, amministrative, di polizia o giudiziarie, induzione a crimini di guerra, e così via.

La disciplina per la protezione internazionale prevede inoltre che il richiedente possa invocare soltanto specifici profili personali che spieghino la presunta persecuzione, quali razza (colore della pelle, gruppo etnico), religione, nazionalità intesa come appartenenza a una identità nazionale ben definita e non necessariamente coincidente con la cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale incluse le tendenze sessuali, opinioni politiche che configurino una reazione persecutoria.

Anche qualora non sussistano i requisiti per la concessione dello status di rifugiato, al richiedente può essere concessa la cosiddetta “protezione sussidiaria” nel caso in cui sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione del suo Paese.

La richiesta di asilo deve essere presentata al momento dell’ingresso in Italia, all’Ufficio di polizia di frontiera, oppure facendo domanda direttamente all’Ufficio immigrazione della Questura. In seguito alla domanda, allo straniero viene concesso un permesso di soggiorno temporaneo e – qualora debba essere identificato, oppure abbia presentato domanda dopo essere stato fermato per ingresso illegale o soggiorno irregolare – può essere ospitato in un “C.a.r.a.” (Centro accoglienza per richiedenti asilo).

I tempi teorici per l’esame della domanda sono pari alla durata del permesso di soggiorno temporaneo – tre mesi – ma data la mole di domande gli stessi tempi si sono recentemente estesi fino a due anni. Nel corso dei quali il richiedente viene ospitato a spese dello Stato.

Ai beneficiari della protezione internazionale, e anche di quella sussidiaria, è poi concesso il ricongiungimento familiare nonché – dopo almeno cinque anni di residenza – la cittadinanza del paese ospitante, ad alcune condizioni abbastanza blande.

È immediato quindi constatare come le condizioni per l’ottenimento dello status di rifugiato siano tutt’altro che stringenti e si prestino a interpretazioni assai discrezionali, tanto da poter facilmente essere piegate alla volontà politica e all’ideologia dominante. Praticamente ogni Stato non occidentale potrebbe essere considerato come una nazione discriminatoria da cui fuggire e chiedere asilo. In altri termini, la disciplina della richiesta di asilo si presta perfettamente a consentire e in qualche modo a giustificare sia sul piano giuridico sia su quello ideologico ed emozionale l’invasione in corso e la vera e propria sostituzione di popolo condotta a tappe forzate in nome del nuovo proletariato internazionale.

Lo stesso teorico appiglio (a meno di recedere dalla Convenzione internazionale), consistente nella sussistenza di fondati motivi per ritenere che lo straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, che non senza ragione potrebbe oggi essere invocata non solo o non tanto per i singoli casi quanto proprio per lo stesso fenomeno dell’immigrazione clandestina finalizzata alla richiesta di protezione internazionale, si presta direttamente alla decisione politica delle élite dominanti.

Francesco Meneguzzo
4


Citazione
lanzo
Honorable Member
Registrato: 2 anni fa
Post: 744
 

Il classico esempio del diavolo che fa le pentole ma non i coperchi.
Al tempo - inizio guerra fredda - il rifugio politico era per quelli che volevano espatriare dai paesi komunisti e cosi' fare dispetto all'Unione Sovietica e compari. Mai avrebbero immaginato che pure gli africani et cetera avrebbero potuto usare quello strumento per piazzarsi in Europa.
O forse, si lo immaginavano... Piano Calergi ? Questa e' gente che ha una visione moolto lunga.


RispondiCitazione
Condividi: